Ordinanza n. 302/1991
Altra decisione · depositata il 26/06/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 46d.lgs. 12/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, terzo
comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze nel procedimento
penale a carico di Langella Luca, iscritta al n. 140 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che la Corte di cassazione, adita dal Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, il
quale aveva proposto ricorso avverso sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto emessa dal Tribunale per i
minorenni di Firenze in qualità di giudice dell'udienza preliminare,
ha sollevato, con ordinanza del 10 dicembre 1990, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 32, terzo comma, del testo delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni (testo approvato
con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448);
che la Corte remittente osserva che mentre avverso la sentenza
di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto emessa dal giudice
per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero è
ammesso l'appello o il ricorso immediato per cassazione da parte del
minorenne e del procuratore generale presso la corte d'appello (ai
sensi dell'art. 27 del predetto testo approvato con il d.P.R. n. 448
del 1988), nei confronti dell'analoga decisione emessa, anche
d'ufficio, dal tribunale per i minorenni in veste di giudice
dell'udienza preliminare è esperibile, in base alla norma impugnata,
soltanto l'opposizione al tribunale per i minorenni da parte del
pubblico ministero presso lo stesso tribunale o del difensore
dell'imputato, munito di procura speciale;
che il giudice a quo, premesso che la questione appare rilevante
poiché attiene all'ammissibilità del gravame, dubita che, data la
sostanziale identità - quanto al contenuto delle relative
statuizioni - dei due tipi di sentenze dianzi esaminati, la
diversità dei regimi di impugnazione, e, in particolare,
l'esclusione della potestà del procuratore generale presso la corte
d'appello di impugnare la decisione pronunciata dal giudice
dell'udienza preliminare, violi il principio di uguaglianza;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che l'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991,
n. 12 (recante: "Disposizioni integrative e correttive della
disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate") ha,
tra l'altro, integralmente sostituito la norma impugnata, limitando
l'istituto della opposizione alle sole sentenze di condanna
pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi del secondo
comma dello stesso art. 32 in esame;
che, inoltre, questa Corte, con sentenza n. 250 del 1991, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 del testo
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni, approvato con il sopracitato d.P.R. n. 448 del 1988 -
nonché di altre disposizioni per illegittimità derivata -, il quale
art. 27 aveva introdotto l'istituto della "sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto", istituto che è stato, quindi,
espunto dall'ordinamento;
che, pertanto, occorre restituire gli atti al giudice remittente
affinché riesamini, alla luce del nuovo assetto normativo della
materia, la rilevanza della proposta questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte