Ordinanza n. 302/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1993 dal Pretore di Verona -
sezione distaccata di Isola della Scala nel procedimento civile
vertente tra Sartorari Giuseppe e la U.S.L. n. 27 di Bovolone,
iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1992 dal Giudice Conciliatore
di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Doria Carla e la
U.S.L. n. 8 di Vicenza, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1993
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che nel corso due distinti giudizi civili promossi da un
titolare di farmacia convenzionata contro la U.S.L. n. 27 di Bovolone
il pretore di Verona, sezione distaccata Isola della Scala, con
ordinanza del 9 gennaio 1993, ha sollevato questione incidentale di
legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
- dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 nella
parte in cui dispone che il Servizio sanitario nazionale, nel
provvedere alla corresponsione alla farmacie di quanto dovuto per la
vendita delle specialità medicinali (in regime di assistenza
diretta), trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei
tickets;
che secondo il giudice rimettente la norma si porrebbe in
contrasto sia con il principio di eguaglianza (perché introduce una
prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a
carico di una limitata categoria di cittadini), sia con il principio
secondo cui ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; inoltre
non sarebbe rispettosa del criterio di progressività al quale deve
essere uniformato il sistema tributario (art. 53 Cost.);
che con ordinanza del 29 ottobre 1992 il giudice conciliatore di
Vicenza ha sollevato la medesima questione incidentale di
costituzionalità svolgendo analoghe argomentazioni;
che i tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate
inammissibili o comunque non fondate;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di
contenuto;
che analoga questione di costituzionalità è già stata
ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 102 del 1993 e
manifestamente infondata con ordinanza n. 279 del 1993;
che nessuna nuova argomentazione viene addotta, né alcun
diverso profilo prospettato;
che pertanto le questioni sono manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, dal Pretore di Verona, sezione distaccata Isola della
Scala, e dal giudice conciliatore di Vicenza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte