Ordinanza n. 302/1997
Altra decisione · depositata il 30/07/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 724/1975
- art. 3legge 724/1975
- art. 7legge 724/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 11Costituzione
- art. 292Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 293Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 294Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 295Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
citata
- art. 7Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 7legge 562/1993
- art. 2legge 562/1993
- art. 39legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7
della legge 10 dicembre 1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione
e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e
modificazioni alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri),
promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla Corte d'appello
di Napoli, Sezione IV penale, iscritta al n. 1311 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 (pervenuta alla
Corte il 22 novembre 1996), la Corte d'appello di Napoli, Sezione IV
penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 11 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 3 e 7 della legge 10 ottobre (recte, 10 dicembre)
1975, n. 724 (Disposizioni sull'importazione e commercializzazione
all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul
contrabbando di tabacchi esteri), che introducono una sovrimposta di
confine sui tabacchi di provenienza dai paesi della Comunità
europea;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio in
cui gli imputati sono chiamati a rispondere di violazione degli artt.
292, 293, 294 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale),
in relazione all'art. 7 della legge n. 724 del 1975, "per il richiamo
al contrabbando al quale è fatto riferimento nel citato art. 7".
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è
entrato in vigore l'art. 2 della legge 28 dicembre 1993, n. 562
(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria
contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle
disposizioni ad esso connesse o complementari), con il quale il
legislatore, modificando la portata dell'art. 39, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha
esteso la depenalizzazione alle violazioni in materia finanziaria
punite con la multa;
che tale estensione investe anche i reati di contrabbando
previsti dagli artt. 292, 293, 294 e 295 del menzionato d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43, quanto alle fattispecie sanzionate con la sola
pena della multa;
che, in relazione alla accennata modifica legislativa ed
all'ambito temporale di applicabilità della menzionata disposizione
dell'art. 39, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale
spetta valutare l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul
giudizio innanzi a lui pendente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Napoli,
Sezione IV penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte