Ordinanza n. 302/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, e
dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle
Pubbliche Amministrazioni), promosso con ordinanza emessa il 25
settembre 1997 dal Tribunale di Genova, sezione del riesame,
sull'istanza proposta da Lentini Franco, iscritta al n. 884 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, sezione del riesame, investito
di un'istanza presentata avverso il provvedimento del giudice per le
indagini preliminari che ordinava il sequestro conservativo dei
crediti vantati dall'indagato nei confronti dell'INPS, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 545,
quarto comma, del codice di procedura civile, e dell'art. 2 del
d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche
Amministrazioni), nella parte in cui limita a un quinto la
sequestrabilità delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente
anche per i debiti risarcitori che derivano dal reato di abuso
d'ufficio patrimoniale (art. 323, secondo comma, del codice penale);
che secondo il Collegio rimettente l'imputato ha goduto di
rilevanti importi di denaro, procurando illecitamente pensioni non
dovute;
che non risponderebbe a ragionevolezza la salvaguardia dei
crediti retributivi, che viene invece assicurata dalle norme
denunciate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della
manifesta infondatezza.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale, avanzato
con riguardo all'art. 3 della Costituzione, ha ad oggetto il
combinato disposto dell'art. 545, quarto comma, del codice di
procedura civile, e dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180,
citati, nella parte in cui limita a un quinto la sequestrabilità
delle retribuzioni dovute al pubblico dipendente anche per i debiti
risarcitori che derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale
(art. 323, secondo comma, del codice penale);
che, ad avviso del giudice a quo, il bilanciamento degli
interessi operato dal legislatore non risulterebbe adeguatamente
equilibrato nel caso in cui il debitore sia imputato di delitti dai
quali abbia ricavato consistenti proventi illeciti, con specifico
riguardo all'abuso d'ufficio, di modo che si dovrebbe superare
l'orientamento assunto da questa Corte, nel senso della manifesta
infondatezza, con l'ordinanza n. 260 del 1987;
che sopprimendo il limite fisso del quinto - come richiesto dal
Tribunale rimettente - si dovrebbe affidare al giudice la
determinazione del quantum sottratto a sequestro o a pignoramento;
che occorrerebbe fissare un canone per tale ponderazione
giudiziale, disciplinandola in via generale, e non per la sola
fattispecie dell'abuso d'ufficio;
che in ogni caso non si può richiedere a questa Corte una
pronuncia additiva indeterminata, tale da ledere l'ambito di
discrezionalità riservato al legislatore;
che il giudice a quo dimentica, inoltre, la ratio sottesa alla
limitata pignorabilità (o sequestrabilità) e cioè l'esigenza,
costituzionalmente rilevante, di salvaguardare i bisogni essenziali
del lavoratore;
che vanno respinte le censure di irragionevolezza mosse alle
norme indicate, le quali realizzano un "punto di equilibrio" fra i
valori costituzionali in gioco (sentenze nn. 434 del 1997 e 20 del
1968);
che la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 545, quarto comma,
del codice di procedura civile, e dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni), nella parte
in cui limita a un quinto la sequestrabilità delle retribuzioni
dovute al pubblico dipendente anche per i debiti risarcitori che
derivano dal reato di abuso d'ufficio patrimoniale (art. 323, secondo
comma, del codice penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte