Ordinanza n. 302/1999
Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 749/1972
usata come parametro
citata
- art. 17legge 127/1997
- art. 35legge 127/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, lettera a), del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali), promosso con
ordinanza emessa il 25 marzo 1997 dal Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da N.B. contro il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 88
del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di N.B., nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato da un segretario
capo del ruolo dei segretari comunali per l'annullamento di un bando
di concorso per la nomina a segretario comunale generale di classe
seconda, il Consiglio di Stato, quarta sezione, con ordinanza del 25
marzo 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
secondo comma, lettera a) del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749 (Nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali), nella parte in cui
prevede che il requisito del servizio effettivo di ruolo per almeno
cinque anni nella qualifica, prescritto per l'ammissione al concorso
dei segretari capi, debba essere posseduto "alla data di
pubblicazione del decreto che indice il concorso";
che, secondo l'ordinanza di rimessione, la disposizione impugnata
realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto
ai vice segretari comunali e provinciali ed ai capi ripartizione
titolari dei comuni e delle province, che, a norma dell'art. 8,
secondo comma, lettera b) siano in possesso, tra l'altro, di
determinati requisiti di anzianità, da valutarsi, secondo l'art. 1,
quinto comma, del d.P.R. n. 749 del 1972, con riferimento "alla data
di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione";
che, ad avviso del giudice rimettente, quest'ultima disposizione
costituirebbe espressione di un principio generale, diretto a
favorire la più ampia partecipazione ai concorsi per l'accesso al
pubblico impiego, che potrebbe ben essere derogato, a tutela di
particolari interessi pubblici, ma, avendo natura procedimentale,
richiederebbe una uniformità di disciplina inconciliabile con
l'instaurazione di un doppio regime giuridico nell'ambito del
medesimo concorso;
che, nel caso di specie, la deroga non sarebbe giustificata né
dalla diversa posizione dei segretari capi rispetto ai vice segretari
ed ai capi ripartizione, in quanto per questi è già prescritta una
maggiore anzianità di servizio, né dall'esigenza di bilanciare la
minore anzianità richiesta ai segretari capi, tenuto conto del breve
periodo di tempo normalmente intercorrente tra la pubblicazione del
bando e la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha eccepito l'infondatezza della questione,
sostenendo che la norma censurata non ha natura meramente
procedimentale, ma caratterizza lo stesso requisito dell'anzianità
di servizio, allo scopo di assicurare l'equità nel trattamento di
categorie diverse di aspiranti;
che si è costituito altresì il ricorrente, il quale ha
insistito per la dichiarazione di illegittimità costituzionale,
svolgendo argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle risultanti
dall'ordinanza di rimessione.
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione
di legittimità costituzionale, è intervenuto il d.P.R. 4 dicembre
1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art.
17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), il quale, all'art.
35, lettera i) ha disposto, in conformità al predetto art. 17, comma
78, l'integrale abrogazione del d.P.R. n. 749 del 1972, e quindi
anche della disposizione censurata, "decorsi centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento";
che il medesimo d.P.R. n. 465 del 1997 ha radicalmente modificato
l'ordinamento di carriera dei segretari comunali e provinciali, in
particolare disciplinando l'amministrazione dell'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 17, comma 75,
della legge n. 127 del 1997 e disponendone l'articolazione in fasce
professionali (art. 11), individuando i criteri per la prima
iscrizione dei segretari già in ruolo, in relazione alla qualifica
ed all'anzianità di servizio (art. 12), determinando le procedure
per l'accesso all'albo (art. 13) e la progressione in carriera (art.
14), fissando le modalità per la nomina del segretario da parte dei
sindaci e dei presidenti delle province (art. 15), e dettando le
regole della mobilità conseguente al mancato conferimento o alla
revoca dell'incarico (art. 18);
che le norme sopravvenute, volte ad adeguare la disciplina del
rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali alle
innovazioni introdotte nella loro posizione giuridica, hanno
determinato un mutamento del complessivo quadro normativo di
riferimento, che impone il riesame della perdurante rilevanza della
questione di legittimità costituzionale da parte del giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, quarta
sezione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte