Ordinanza n. 302/2002
Altra decisione · depositata il 28/06/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3-octiesd.lgs. 502/1992
- art. 1legge 421/1992
- art. 3d.lgs. 229/1999
- art. 1d.lgs. 229/1999
usata come parametro
citata
- art. 9legge 323/2000
- art. 12legge 323/2000
- art. 12legge 328/2000
- art. 3-octieslegge 328/2000
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-octies comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 3,
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 1, comma
2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni
in materia di professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa
il 12 luglio 2001 dalla Corte dei conti, sezione centrale di
controllo, in sede di esame e pronuncia sul visto e conseguente
registrazione del decreto interministeriale 18 febbraio 2000,
iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione centrale di controllo,
con ordinanza del 12 luglio 2001 (depositata il successivo
5 ottobre), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dell'art. 3-octies
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3,
comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999,
n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie);
che in punto di fatto il giudice a quo premette che, in esito
alla procedura di controllo preventivo di legittimità sul decreto
interministeriale 18 febbraio 2000 (Figura professionale
dell'operatore socio-sanitario e ordinamento didattico dei relativi
corsi di formazione), essa sezione aveva già sollevato questione di
legittimità costituzionale delle medesime norme, per sospetta
violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione, questione decisa
daquesta Corte, con l'ordinanza n. 203 del 2001, nel senso della
restituzione degli atti al giudice remittente, in considerazione
dello ius superveniens costituito dall'art. 9 della legge 24 ottobre
2000, n. 323, e dall'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
che la Corte dei conti, nel procedere ad un nuovo esame della
questione, rileva che le due norme in ultimo citate - prevedendo in
via di normazione primaria il ricorso ad un regolamento cui
l'impugnato art. 3-octies comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 fa
riferimento in assenza di un'apposita disposizione nella legge delega
30 novembre 1998, n. 419 - implicano che la censura a suo tempo
proposta per violazione dell'art. 76 Cost. debba ritenersi venuta
meno;
che per il remittente altrettanto non può dirsi, invece, in
relazione a quella concernente l'art. 117 Cost., perché affidare ad
un decreto interministeriale il compito di definire gli ordinamenti
didattici delle figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria si risolve in una lesione delle competenze tra Stato
e Regione di cui al menzionato parametro;
che lo strumento regolamentare sarebbe, in presenza di una
riserva di legge, assolutamente insufficiente, a tal punto che la
Corte dei conti ritiene che potrebbe eventualmente essere oggetto di
ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, peraltro non
esplicitamente proposto a questa Corte, anche l'art. 12, comma 4,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, il quale fa salve le
disposizioni contenute nell'art. 3-octies del d.lgs. n. 502 del 1992,
e perciò anche quelle di cui al comma 5 impugnato;
che in relazione, poi, ai dubbi di legittimità
costituzionale riguardanti l'art. 1, comma 2, seconda parte, della
legge n. 42 del 1999, il giudice a quo si limita ad osservare che
"rimane impregiudicato il quesito posto con la precedente ordinanza";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni vengano ritenute l'una
manifestamente inammissibile e l'altra manifestamente infondata,
ovvero che la Corte provveda preliminarmente alla restituzione degli
atti in relazione alla modifica dell'art. 117 Cost. disposta dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Considerato che, successivamente alla proposizione della presente
questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è
entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il
cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato
come parametro nel giudizio a quo;
che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare
l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la
restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i
termini della questione a suo tempo sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione
centrale di controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte