Ordinanza n. 303/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 (Tariffe telefoniche) promosso con ordinanza
emessa il 23 febbraio 1976 dal Pretore di Gallarate nel procedimento
civile vertente tra Pozzi Anna e la Soc. SIP, iscritta al n. 313 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 151 del 1976;
visti l'atto di costituzione della SIP e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983, il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con ordinanza datata 23 febbraio 1976, il pretore del
Gallarate. adito ex art. 700 c.p.c. in ordine all'aumento delle tariffe
telefoniche, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per
contrasto con l'art. 23 della Costituzione;
che, nel corso del procedimento a quo, era stata presentata istanza
di sospensione, per essere stato proposto ricorso per Cassazione per
regolamento preventivo di giurisdizione.
Considerato che questa Corte, con numerose pronunce, ha più volte
ribadito che è inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dopo la proposizione del ricorso per
regolamento di giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di
incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione della questione
di giurisdizione;
che tale orientamento è stato affermato in una fattispecie identica
a quella sottoposta al giudizio della Corte con la sentenza n. 186 del
1976 ed anche più recentemente ribadito con le sentenze nn. 43 del
1980 e 173 del 1981;
che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi dal
proprio orientamento giurisprudenziale.
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
9 secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 304 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, con riferimento all'art. 23 della Costituzione, sollevata dal
pretore di Gallarate con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte