Ordinanza n. 303/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-bislegge 26/1988
- art. 1-bislegge 108/1988
citata
- art. 41legge 83/1988
- art. 42legge 83/1988
- art. 41d.l. 26/1988
- art. 42d.l. 26/1988
- art. 27Legge sull’equo canone
- art. 7d.l. 551/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, legge 8
aprile 1988 n. 108, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988
n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di
disponibilità abitative) promosso con ordinanza emessa il 19 luglio
1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Tabaro
Abele ed altra c. Lo Basso Mario iscritta al n. 786 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 2 prima serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di
rilascio per finita locazione di un immobile ad uso non abitativo,
sospesa dall'ufficiale giudiziario in seguito all'entrata in vigore
della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito in legge, con
modificazioni, il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il Pretore di Monza,
con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1- bis aggiunto al decreto
della legge di conversione, il quale per i comuni ad alta intensità
abitativa ha esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale la
sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1988, prevista
dall'art. 1 per le locazioni ad uso abitativo;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato che il cessato contratto di locazione, al quale si
riferisce l'ordinanza di rimessione, è stato stipulato dopo
l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e quindi è
soggetto al regime (ordinario) degli artt. 27 e sgg. della medesima;
che nelle more del giudizio davanti alla Corte è venuta meno
l'efficacia temporale della norma impugnata, alla quale è subentrato
l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21
febbraio 1989, n. 61, che limita espressamente ai contratti di
locazione cessati per scadenza del regime transitorio, di cui alla
legge n. 392 del 1978, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1989
dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione
degli immobili ad uso diverso dall'abitazione;
che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità
risulta attualmente irrilevante ai fini del processo esecutivo che ha
dato origine all'ordinanza del giudice a quo.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1- bis del decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 9
aprile 1988, n. 83 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale
carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli
art. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, dal Pretore di
Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte