Ordinanza n. 303/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1990 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47Ordinamento penitenziario
- art. 11legge 663/1986
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e
quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) quale modificato dall'art. 11
della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal Tribunale di
sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo ad
Aiello Giuseppe, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 16 ottobre 1989 dal Tribunale di
sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a
Ferraro Carlo, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due
ordinanze del 16 ottobre 1989 (Reg. ord. nn. 126 e 127/1990) ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, quale modificato dall'art. 11 della
legge 10 ottobre 1986, n. 663;
che, in particolare, il giudice a quo ritiene violato il
principio d'eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., per la disparità
di trattamento introdotta dal testo dell'art. 47 della legge n. 354
del 1975 risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 663 del
1986, a norma del quale è possibile ammettere all'affidamento in
prova al servizio sociale i condannati in stato di libertà, già
assoggettati a custodia cautelare, in base alla valutazione del
comportamento tenuto dagli stessi in libertà mentre, per i
condannati che si trovino in custodia cautelare, al momento della
proposizione dell'istanza, non è possibile ammetterli
all'affidamento in prova senza un periodo d'osservazione all'interno
d'un istituto carcerario;
che l'autorità remittente afferma inoltre che la previsione
della concedibilità dell'affidamento in prova ad un condannato in
stato di libertà contrasta anche con il principio della finalità
rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.;
che, nel giudizio iscritto al n. 126 del registro ordinanze del
1990, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
concludendo per la non fondatezza della questione;
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche
questioni e, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti;
che non sussiste la lamentata lesione del principio
d'eguaglianza, in quanto la previsione di diversi presupposti per la
concessione dell'affidamento in prova (valutazione del comportamento
tenuto in libertà, da un lato, osservazione in istituto, dall'altro)
assolve all'esigenza di disciplinare in modo differenziato le diverse
situazioni (stato di libertà o stato di detenzione) in cui può
versare il condannato al momento della presentazione della domanda di
affidamento in prova;
che non è irrazionale che il comportamento del condannato
ancora in stato di libertà sia valutato sulla base dei comportamenti
tenuti in libertà;
che non risulta violato neppure l'art. 27 Cost., in quanto,
questa Corte recentemente ha sottolineato a) che "la finalità
rieducativa della pena potrebbe...essere ostacolata proprio da una
nuova sottoposizione a regime carcerario del condannato già in
custodia cautelare" (ordinanza n. 411 del 1989) e b) che "in una
misura di trattamento extra carcerario la pur imprescindibile
valutazione della personalità può essere più opportunamente
condotta in libertà, sia per i condizionamenti indotti dalla
detenzione, che spesso generano psicosi erroneamente interpretabili
come segno di ravvedimento, sia per evitare al condannato, che abbia
possibilità di recupero, di subire la nefasta influenza criminogena
dell'ambiente carcerario" (sentenza n. 569 del 1989);
che, di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Torino va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto
comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre
1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale di
sorveglianza di Torino con due ordinanze del 16 ottobre 1989.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte