Ordinanza n. 303/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1996 dal pretore
di Bari, sezione distaccata di Bitonto, sul ricorso proposto da
Portoghese Adriana contro il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ed altro iscritta al n. 883 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie
speciale - n. 38 dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 maggio 1996, pervenuta a
questa Corte il 17 luglio 1996, il pretore di Bari, sezione
distaccata di Bitonto, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nel
prevedere che la regolarizzazione di posizioni contributive,
attraverso il versamento dei contributi e premi previdenziali ed
assistenziali dovuti, e della maggiorazione ivi stabilita, estingue
anche le obbligazioni per sanzioni amministrative conseguenti alla
violazione delle norme sul collocamento, e nell'estendere
l'agevolazione ai soggetti già iscritti che risultino ancora
debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente,
relativi a periodi contributivi scaduti alla data del 31 agosto 1994,
non consente invece a coloro che abbiano usufruito di precedenti
condoni previdenziali, e non risultino più debitori di contributi o
premi relativi a periodi anteriori a tale data, di usufruire di tale
beneficio;
che, ad avviso del remittente, detta disciplina introduce una
ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che avevano
usufruito dei precedenti condoni previdenziali versando i contributi
dovuti - tra cui la ricorrente nel giudizio a quo - e coloro che
abbiano usufruito del nuovo condono previdenziale introdotto dalla
legge n. 724 del 1994;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che i provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo,
i quali hanno previsto la regolarizzazione di posizioni contributive,
introducono deroghe pur sempre eccezionali alla normale efficacia
delle norme che stabiliscono gli obblighi contributivi e apprestano
le sanzioni per la violazione sia dei medesimi obblighi, sia,
eventualmente, degli altri incidenti nella materia, come quelli
relativi alla disciplina del collocamento;
che pertanto ciascuno dei suddetti provvedimenti legislativi
opera limitatamente alle fattispecie e all'arco temporale presi
rispettivamente in considerazione, potendo avere effetti più o meno
ampi, a seconda delle scelte fatte volta a volta dal legislatore,
senza che ciò dia luogo a disparità di trattamento in contrasto con
il principio costituzionale di eguaglianza, che non è di per sé
violato dal succedersi nel tempo di discipline differenziate (cfr. ad
esempio, ex plurimis, sentenze n. 311 del 1995 e n. 237 del 1994);
che neppure può ritenersi violato il principio di eguaglianza
per il fatto che il più recente provvedimento di condono estenda i
propri effetti a coloro che risultino ancora debitori di contributi
relativi a periodi anteriori, e non invece a soggetti che abbiano in
passato regolarizzato la propria posizione contributiva, usufruendo
dei più limitati benefici della normativa allora applicata;
che infatti è fisiologico che il provvedimento di condono si
applichi solo a coloro che ancora debbono regolarizzare la propria
posizione, mentre il giudice a quo vorrebbe che alcuni degli effetti
del nuovo condono si estendessero a soggetti che non hanno da
richiedere alcuna regolarizzazione, avendovi già provveduto in
passato sulla base di altra disciplina normativa, e con i più
limitati effetti da questa stabiliti;
che pertanto la questione va ritenuta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bari,
sezione distaccata di Bitonto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte