Ordinanza n. 303/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 75Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con
ordinanza emessa il 25 luglio 2001 dalla Commissione tributaria
provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Cacciola Francesco
contro l'Ufficio delle entrate di Piacenza, iscritta al n. 909 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che nel corso del procedimento tributario conseguente
all'impugnazione di una cartella esattoriale relativa all'I.R.P.E.F.
del 1993, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
che nel giudizio in corso l'agenzia delle entrate ha ammesso
che la cartella di pagamento era stata emessa per errore materiale,
precisando che l'ufficio competente aveva provveduto al relativo
sgravio e chiedendo, pertanto, che il giudizio fosse dichiarato
estinto con compensazione delle spese;
che la Commissione, dopo aver rilevato di dover applicare la
norma impugnata - in base alla quale, in caso di estinzione del
giudizio per cessazione della materia del contendere, le relative
spese restano a carico della parte che le ha anticipate - dubita
della legittimità costituzionale della medesima, sostenendo che essa
viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione; avendo l'amministrazione,
infatti, riconosciuto la fondatezza dellapretesa del ricorrente,
quest'ultimo è da considerarsi parte vittoriosa nel procedimento, e
non vi è ragione alcuna per escludere la condanna alle spese della
parte che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio tributario;
che l'omessa possibilità di una condanna alle spese
confliggerebbe, inoltre, anche con l'art. 76 Cost., perché l'art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che contiene la delega per la
riforma del contenzioso tributario, al comma 1, lettera g),
espressamente prevede che le norme del processo tributario debbano
essere adeguate a quelle del processo civile, sicché il legislatore
avrebbe dovuto recepire le norme di cui agli artt. 91 e seguenti del
codice di procedura civile, secondo i quali la soccombenza implica,
di regola, la condanna alla rifusione delle spese di lite;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non
prevede la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di
lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese
della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come
soccombente;
che la questione, così come prospettata in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., è già stata dichiarata non fondata da questa
Corte con la sentenza n. 53 del 1998, cui hanno fatto seguito altre
ordinanze di manifesta infondatezza (n. 265 del 1999, n. 77 del 1999
e n. 368 del 1998), né l'odierna ordinanza aggiunge, in relazione ai
menzionati parametri costituzionali, ulteriori profili di censura che
non siano stati scrutinati con i provvedimenti ora richiamati;
che la questione deve ritenersi manifestamente infondata
anche in relazione ad un presunto eccesso di delega, perché il
criterio direttivo di carattere generale dettato dall'art. 30, comma
1, lettera g), della legge n. 413 del 1991, "è quello
dell'adeguamento, e non dell'uniformità, delle norme del processo
tributario a quelle del processo civile" (ordinanza n. 8 del 1999);
e, d'altra parte, anche nel processo civile l'unica regola
intangibile in materia di spese è quella per cui la parte vittoriosa
non può essere onerata del relativo carico;
che la questione, pertanto, è manifestamente infondata anche
in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che l'ulteriore parametro di cui all'art. 75 Cost. viene
invocato senza alcuna motivazione ed è del tutto inconferente in
rapporto alla natura della questione in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte