Ordinanza n. 304/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/07/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2legge 154/1989
- art. 47d.P.R. 597/1973
- art. 10d.P.R. 597/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con
ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Catania, iscritta al n. 113 del registro ordinanze
1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12,
prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Ritenuto che nel giudizio promosso da Luigi Musco contro
l'Intendenza di Finanza di Catania avverso il silenzio-rifiuto
relativo alla richiesta di rimborso parziale delle ritenute relative
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, subite sulle pensioni
percepite per l'anno 1988 e 1989, la Commissione tributaria di primo
grado di Catania, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (R.O. n. 113 del
1993), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in
relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600;
che nell'ordinanza si lamenta la disparità del trattamento
riservato alle pensioni - che non godono dell'agevolazione tributaria
prevista dall'art. 2, comma sesto-bis, della legge 27 aprile 1989, n.
154 - rispetto all'assegno vitalizio corrisposto ai parlamentari che
abbiano cessato il mandato, assoggettato nella misura ridotta del
sessanta per cento ad imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che il giudice a quo impugna la disposizione dettata
dall'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), secondo cui "i soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo precedente che corrispondono indennità, gettoni di
presenza e altri assegni di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art.
47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ad eccezione degli assegni
periodici indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 dello stesso
decreto, devono operare all'atto del pagamento, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche con l'aliquota del quindici per cento";
che erroneamente il giudice remittente individua nella
disposizione suindicata la norma generatrice della lamentata
disparità di trattamento tra il regime tributario delle pensioni e
dell'assegno vitalizio spettante ai parlamentari cessati dal mandato,
dal momento che il citato art. 24, primo comma, del d.P.R. n. 600
disciplina esclusivamente la ritenuta a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del
quindici per cento, che deve essere operata dai soggetti indicati
nell'art. 23, primo comma, del d.P.R. n. 600 su emolumenti di diversa
natura;
che la norma denunciata non incide né sulla disciplina
dell'assegno vitalizio degli ex-parlamentari né su quella delle
pensioni e da essa quindi non può derivare la disparità di
trattamento denunciata dal giudice remittente;
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24, primo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione - dalla Commissione tributaria di primo grado di
Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte