Ordinanza n. 304/1999
Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 36legge 448/1998
- art. 73legge 608/1996
- art. 1legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promossi con 2 ordinanze emesse il 7 luglio
e il 25 giugno 1997 dal Tribunale di Fermo nei procedimenti civili
vertenti tra l'INPS e Capparuccia Angela Maria ed altri e Mecozzi Lea
ed altri, iscritte ai nn. 61 e 90 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 9, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello, vertenti su
domande di riconoscimento della ricostruzione di trattamenti
pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte
costituzionale, il Tribunale di Fermo, con altrettante ordinanze di
identico contenuto, emesse il 25 giugno (r.o. n. 90 del 1998) ed il 7
luglio 1997 (r.o. n. 61 del 1998), ha sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei
giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite tra le parti,
nonché l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati
in giudicato;
che, secondo il rimettente, la censurata norma - sopravvenuta
nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette
a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli
aventi diritto in applicazione della citata sentenza di
illegittimità costituzionale oltre che della sentenza n. 240 del
1994 - si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., precludendo la
possibilità di far verificare giudizialmente la sussistenza dei
requisiti individuali per l'accertamento del diritto azionato e la
fondatezza delle eccezioni opposte dall'INPS al riconoscimento del
diritto stesso;
che, nei giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza delle
sollevate questioni; e che si è costituito l'INPS, concludendo per
l'infondatezza delle sollevate questioni.
Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i
giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che la denunciata normativa è stata, successivamente alla
proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari
punti modificata;
che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul meccanismo di
rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato,
prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le
medesime cadenze temporali;
che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto
l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli
arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)
e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,
degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di
quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,
comma 2);
che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta
nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,
interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
materia;
che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso
sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve
procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate
questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Fermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte