Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1999

Altra decisione · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 662/1996

usata come parametro

citata

  • art. 36legge 448/1998
  • art. 73legge 608/1996
  • art. 1legge 608/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), promossi con 2 ordinanze emesse il 7 luglio

e il 25 giugno 1997 dal Tribunale di Fermo nei procedimenti civili

vertenti tra l'INPS e Capparuccia Angela Maria ed altri e Mecozzi Lea

ed altri, iscritte ai nn. 61 e 90 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 9, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello, vertenti su

domande di riconoscimento della ricostruzione di trattamenti

pensionistici in base alla sentenza n. 495 del 1993 della Corte

costituzionale, il Tribunale di Fermo, con altrettante ordinanze di

identico contenuto, emesse il 25 giugno (r.o. n. 90 del 1998) ed il 7

luglio 1997 (r.o. n. 61 del 1998), ha sollevato questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, della legge 23

dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui dispone l'estinzione d'ufficio dei

giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite tra le parti,

nonché l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati

in giudicato;

che, secondo il rimettente, la censurata norma - sopravvenuta

nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette

a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli

aventi diritto in applicazione della citata sentenza di

illegittimità costituzionale oltre che della sentenza n. 240 del

1994 - si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., precludendo la

possibilità di far verificare giudizialmente la sussistenza dei

requisiti individuali per l'accertamento del diritto azionato e la

fondatezza delle eccezioni opposte dall'INPS al riconoscimento del

diritto stesso;

che, nei giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e per l'infondatezza delle

sollevate questioni; e che si è costituito l'INPS, concludendo per

l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che, per l'analogia delle sollevate questioni, i

giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la denunciata normativa è stata, successivamente alla

proposizione degli odierni incidenti di costituzionalità, in vari

punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul meccanismo di

rimborso dei relativi crediti mediante emissione di titoli di Stato,

prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur se con le

medesime cadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto

l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli

arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)

e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,

degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di

quest'ultimo sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36,

comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque il giudice rimettente deve

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165, 166, 219, 220 e 221 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Fermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte