Ordinanza n. 304/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 2000 dalla
commissione tributaria regionale di Firenze sui ricorsi riuniti
proposti dall'Ufficio imposte dirette di Firenze contro Elettronica
Preziosi Due-Bi srl e da Elettronica Preziosi Due-Bi s.r.l. contro
Ufficio imposte dirette di Firenze, iscritta al n. 840 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che la commissione tributaria regionale di Firenze, nel
corso di un giudizio di opposizione ad avvisi di accertamento emessi
dall'Ufficio imposte dirette di Firenze relativamente agli anni 1990
e 1991, con ordinanza del 10 ottobre 2000 ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi);
che, ad avviso del giudice rimettente, tale norma sarebbe
lesiva del principio di eguaglianza nella parte in cui esclude, per
le sanzioni irrogate a seguito di "violazioni che danno luogo ad
accertamenti in rettifica o d'ufficio", la possibilità di oblazione
prevista invece dal terzo comma dello stesso art. 55, quale
risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
parziale di cui alla sentenza n. 364 del 1987, per le sanzioni
relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", siano
esse constatate in ufficio o mediante accessi, ispezioni e verifiche;
che la stessa sentenza n. 364 del 1987, nel demandare ai
giudici di stabilire se il termine di trenta giorni per l'oblazione
possa decorrere, per le violazioni accertate in ufficio, "dalla
notifica dell'avviso di accertamento", avrebbe inteso chiaramente
riferirsi, secondo il giudice a quo, proprio alle violazioni che
danno luogo ad accertamenti, di cui all'art. 55, secondo comma;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o
infondatezza della questione;
che, ad avviso della parte pubblica, la motivazione
dell'ordinanza sarebbe carente in punto di rilevanza della questione;
che, nel merito, il parametro di cui all'art. 53 della
Costituzione risulterebbe evocato senza alcun sostegno argomentativo;
che la prospettata violazione dell'art. 3 della Costituzione
sarebbe, infine, insussistente, stante la disomogeneità delle
fattispecie rispettivamente disciplinate dai commi secondo e terzo
dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Considerato che la rilevanza della questione appare adeguatamente
motivata, risultando dall'ordinanza di rimessione che il giudizio a
quo ha ad oggetto l'appello, proposto dall'amministrazione
finanziaria, avverso la sentenza con la quale la commissione
tributaria di primo grado ha dichiarato non applicabili le sanzioni
irrogate al contribuente ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del
d.P.R. n. 600 del 1973, proprio in quanto non è stata consentita la
loro definizione mediante oblazione;
che va, conseguentemente, disattesa l'eccezione di
inammissibilità della questione sollevata dall'Avvocatura dello
Stato;
che, quanto al merito, non sussiste la lamentata lesione del
principio di eguaglianza, stante la non omogeneità delle violazioni
rispettivamente previste dai commi secondo e terzo dell'art. 55 del
d.P.R. n. 600 del 1973;
che le violazioni, per le quali l'art. 55, terzo comma, del
d.P.R. n. 600 del 1973, assunto a tertium comparationis, prevede la
possibilità di oblazione, sono infatti quelle, di carattere
esclusivamente formale, che non danno luogo ad accertamenti
di maggiore imposta, cosicché non può ritenersi irragionevole che
il legislatore - nell'esercizio della ampia discrezionalità di cui
gode in materia - preveda per esse un trattamento sanzionatorio
diverso e complessivamente più favorevole rispetto alle violazioni
di carattere sostanziale, disciplinate dalla norma impugnata, che
danno, invece, luogo ad accertamenti di imposta in rettifica o
d'ufficio;
che nessun argomento a sostegno del dubbio di legittimità
costituzionale può essere tratto dalla sentenza n. 364 del 1987,
relativa a diversa norma, ove con l'espressione "avviso di
accertamento" - nel passaggio citato dal rimettente - si vuole con
ogni evidenza indicare l'atto mediante il quale la constatazione,
effettuata in ufficio, di una violazione non comportante accertamento
di maggiore imposta viene portata a conoscenza del contribuente;
che il riferimento al parametro di cui all'art. 53 Cost.,
peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, è palesemente
inconferente alla luce della consolidata giurisprudenza di questa
Corte, secondo la quale la materia sanzionatoria è del tutto
estranea all'ambito di operatività dell'indicato precetto
costituzionale (sentenze n. 291 del 1997 e n. 119 del 1980, ordinanza
n. 95 del 1993);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della
Costituzione, dalla commissione tributaria regionale di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte