Ordinanza n. 305/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/10/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 cod. pen.
(Concorso formale - Reato continuato) promosso con ordinanza emessa il
17 ottobre 1980 dal Tribunale di Verona nel procedimento penale a
carico di Scotti Giulio iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ord. 17 ottobre 1980 il Tribunale di Verona, nel
processo penale contro Scotti Giulio, imputato di furto aggravato e
porto abusivo di coltello, sollevava questione di legittimità
costituzionale nei confronti dell'art. 81 secondo comma cod. pen.,
nella parte in cui non consente di ritenere applicabile l'istituto del
reato continuato tra fatti già giudicati, puniti con sola pena
detentiva, e fatti da giudicare puniti con pena detentiva congiunta a
pena pecuniaria, e ciò in contrasto coll'art. 3 Cost. perché
determinerebbe grave ed ingiustificata disparità nei confronti di chi
è soggetto delle stesse situazioni in unico giudizio;
che, nonostante una certa perplessità della prospettazione, in
realtà la denunziata disparità si riferisce alle ipotesi in cui la
pena più grave da assumere a base del cumulo giuridico di cui al
secondo comma dell'art. 81 cod. pen. essendo quella irroganda per i
fatti da giudicare, la presenza del giudicato in ordine alla pena
irrogata per altri fatti, uniti dal vincolo della continuazione con
quelli in corso di giudizio, impedisce di procedere ad adeguato aumento
discrezionale sulla pena base, in quanto non è possibile demolire il
giudicato e procedere a nuova quantificazione,
considerato, però, che tutto questo presuppone, già in termini di
rilevanza, che il giudice remittente indichi nella sua ordinanza gli
elementi per i quali ritiene di propendere per la effettiva sussistenza
nella specie in esame del vincolo unificatore dell'unico disegno
criminoso tra i fatti giudicati e quelli da giudicare,
che, invece, non soltanto l'ordinanza non motiva nemmeno per cenni in
ordine a siffatta essenziale circostanza, ma deve anzi osservarsi che,
quand'anche si volesse (e non si dovrebbe) fare riferimento al
fascicolo d'ufficio, il caso di specie è ipotesi scolastica di
assoluta esclusione del vincolo della continuazione, giacché il reato
di insubordinazione con ingiuria contro superiori non ufficiali (art.
189 c.p.m.p.), per cui l'imputato fu separatamente condannato dal
Tribunale militare di Verona, e che rappresenterebbe il giudicato
ostativo all'applicazione dell'istituto, è impensabile fosse stato
concepito in unicità di disegno criminoso col furto dell'autovettura e
col porto abusivo del coltello,
che, in realtà, lo Scotti, dopo aver tentato di fuggire alla vista
dei carabinieri, inseguito e catturato nel possesso della refurtiva e
del coltello dal porto vietato, condotto in caserma e dichiarato in
arresto, oltraggio' volgarmente i militari dell'Arma, attraverso una
determinazione manifestamente estemporanea che nulla più aveva a che
vedere coll'originario disegno di furto dell'autovettura,
che, pertanto, proprio a fronte di siffatta situazione di ovvia
esclusione dell'unicità del disegno criminoso, s'imponeva almeno che
il Tribunale spiegasse in motivazione le ragioni per cui riteneva di
andare in diverso avviso, conseguentemente giudicando rilevante la
sollevata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta mancanza di
motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità
costituzionale sollevata coll'ordinanza in epigrafe dal Tribunale di
Verona nei riguardi dell'art. 81 secondo comma cod. pen. in relazione
all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte