Ordinanza n. 305/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 37
e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizione sulla
riscossione delle imposte sul reddito) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 maggio 1980 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Udine sul ricorso proposto da Cossio Gianfranco,
iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Cuneo sul ricorso proposto da Conti Ignazio,
iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che è stata sollevata questione incidentale di
legittimità costituzionale, con l'ordinanza n. 569 del 1980 registro
ordinanze, degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), in
riferimento all'art. 3 Cost. e, con l'ordinanza n. 97 del 1984 registro
ordinanze, del solo art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento
agli artt. 3 e 113 Cost., nella parte in cui è previsto un termine di
decadenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso di erroneo
versamento diretto (art. 38), e per contro il termine di prescrizione
decennale per ottenere il rimborso del tributo assoggettato a ritenuta
diretta (art. 37).
Considerato che i giudizi, prospettando analoga questione, possono
essere riuniti;
che, come rilevato dall'Avvocatura generale dello Stato,
l'ordinanza (n. 569) della Commissione tributaria di secondo grado di
Udine è priva di un benché minimo accenno ai termini concreti della
vicenda tributaria in esame, difettando del tutto la motivazione sulla
rilevanza della questione prospettata, con conseguente manifesta
inammissibilità di quanto proposto;
che, per quel che concerne l'ordinanza (n. 97) della Commissione
tributaria di secondo grado di Cuneo, mentre non è data contezza
alcuna circa l'invocato parametro di cui all'art. 113 Cost., i termini
di raffronto, posti a fondamento della questione ex art. 3 Cost., non
rivestono idonee caratteristiche di identità e di omogeneità, essendo
inteso il disposto dell'impugnato art. 38 del d.P.R. n. 602 a finalità
restitutoria, circoscritta agli ambiti connessi all'"obbligo di
versamento".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre
1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Udine con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli
artt. 3 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Cuneo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte