Ordinanza n. 305/1987
Altra decisione · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 1°
dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1976 dal
Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Ardizzone
Luisa Angela e Consiglio Giuseppe ed altro, iscritta al n. 82 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 17
maggio 1976 (pervenuta alla Corte il 2 febbraio 1985) ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella
parte in cui fa dipendere il diritto del coniuge divorziato
superstite ad una quota della pensione (di riversibilità) dell' ex
coniuge dalla circostanza, meramente casuale e completamente
estrinseca al possibile beneficiario, che il secondo avesse contratto
nuove nozze, lasciando un coniuge superstite avente diritto al
trattamento di reversibilità;
Considerato che l'art. 2 della sopravvenuta legge 1° agosto 1978,
n. 436 ha sostituito la norma impugnata, al secondo comma prevedendo
che, se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno (divorzile)
muore senza lasciare un coniuge superstite, il beneficiario può
ottenere, in tutto o in parte, la pensione e gli altri assegni che a
questi sarebbero spettati;
Che occorre dunque provvedere alla restituzione degli atti al
giudice a quo perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza alla
luce della normativa sopravvenuta, e ciò anche in riferimento
all'applicabilità della nuova legge al periodo compreso tra la morte
del coniuge divorziato (e non passato a nuove nozze) della
ricorrente, risalente al 17 dicembre 1974, e la data dell'1 settembre
1978.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Milano perché
riesamini la rilevanza della sollevata questione di legittimità
costituzionale alla luce della sopravvenuta normativa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte