Ordinanza n. 305/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 2legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo
comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa
il 16 dicembre 1991 dalla Corte di Assise di Appello di Trento nel
procedimento penale a carico di Paolo Turco, ed altro iscritta al n.
87 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel processo d'appello instaurato con ricorso del
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento, avverso la
sentenza di condanna emessa nei confronti di Turco Paolo e Conci
Antonio a seguito di giudizio abbreviato dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Trento, la Corte d'assise
d'appello di Trento, con ordinanza del 16 dicembre 1991 (R.O. n. 87
del 1992), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata -
in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e in relazione
alla direttiva n. 3 della legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81 - la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui, non consentendo
al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza
emessa al termine del rito abbreviato, prevederebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra accusa e difesa,
"malgrado la parità sancita nella direttiva n. 3 della legge
delega";
che nel giudizio davanti a questa Corte ha spiegato intervento
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 363 del 1991, ha
già dichiarato non fondata la questione di costituzionalità, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 443, terzo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, non
consentendo al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso le
sentenze di condanna emesse al termine del giudizio abbreviato,
contrasterebbe con il principio della parità processuale tra accusa
e difesa;
che la questione sollevata nel presente giudizio, anche se
prospettata in riferimento a parametri diversi rispetto a quelli
esaminati nella sentenza n. 363 del 1991, conduce comunque a dover
valutare se il limite all'appellabilità delle sentenze da parte del
pubblico ministero previsto nella norma impugnata leda o meno il
principio della parità processuale delle parti;
che, nella motivazione della sentenza n. 363, la Corte ha
ribadito che "il principio della parità fra accusa e difesa non
comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del
pubblico ministero e quelli dell'imputato e del suo difensore" e che
la previsione di un diverso trattamento riservato al pubblico
ministero, per essere conforme a Costituzione, deve trovare "una
ragionevole motivazione" nella sua peculiare posizione istituzionale,
nella funzione ad esso attribuita e nelle esigenze di una corretta
amministrazione della giustizia;
che, con specifico riferimento alla norma impugnata, la Corte ha
affermato che il limite all'appellabilità in essa previsto non
contrasta con i richiamati canoni di ragionevolezza, dal momento che
esso "trova fondamento, da un lato, nell'obiettivo primario di una
rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado
secondo il rito abbreviato, dall'altro, nella circostanza che la
sentenza di condanna emessa in primo grado sulla base di tale rito
segna comunque la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere
nel processo attraverso l'azione intrapresa dal pubblico ministero";
che, pertanto, anche a prescindere dall'esame della disciplina
contenuta nella direttiva n. 53 della legge-delega n. 81 del 1987 -
che impone la previsione di limiti all'appellabilità delle sentenze
emesse al termine del giudizio abbreviato - la questione sollevata
nel presente giudizio deve essere dichiarata manifestamente
infondata, dal momento che le richiamate argomentazioni, contenute
nella sentenza n. 363 del 1991, conducono ad escludere la lesione del
principio di parità processuale da parte della norma impugnata anche
in relazione alla direttiva n. 3 della legge-delega.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione, e in relazione all'art. 2 n. 3 della legge 16 febbraio
1987, n. 81 (Delega al Governo della Repubblica per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale), dalla Corte di assise d'appello di
Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte