Ordinanza n. 305/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 547Codice di procedura civile
- art. 113d.lgs. 77/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 545 e 615,
secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 13 novembre 1997 dal pretore di Salerno nel procedimento
civile Manzo Alfonso contro Criscuolo Carlo ed altro iscritta al n.
83 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso
terzi il pretore di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 24 (parametro non
indicato in dispositivo) della Costituzione;
che il giudice a quo ha osservato che nel procedimento sottoposto
al suo giudizio il creditore ha proceduto al pignoramento della
pensione erogata al debitore da parte dell'INPS e che, all'udienza di
cui all'art. 547 cod. proc. civ., mentre il debitore è rimasto
assente, il terzo ha compiuto una dichiarazione favorevole,
specificando che il trattamento goduto dal pensionato è costituito
da una pensione integrata al minimo;
che secondo il rimettente la natura di questo credito verso
l'INPS, retributivo e solidaristico insieme, dovrebbe escluderne la
pignorabilità, ma tale impignorabilità, secondo costante
orientamento giurisprudenziale, non potrebbe essere fatta valere
d'ufficio, essendo subordinata all'iniziativa del debitore, da
svolgere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui
all'art. 615 del codice di rito civile;
che in casi come quello in esame, nei quali il debitore è
titolare di un credito finalizzato al soddisfacimento dei più
elementari bisogni della vita, negare al giudice la possibilità di
rilevare d'ufficio il vincolo di impignorabilità si tradurrebbe in
una lesione dei parametri costituzionali sopra richiamati, perché il
mancato ricorso allo strumento processuale dell'opposizione
all'esecuzione può dipendere da una serie di ragioni, ivi comprese
l'ignoranza incolpevole della legge e l'impossibilità di munirsi di
un difensore, conseguenti alla particolare situazione personale dei
pensionati che godono di un trattamento integrato al minimo;
che l'ordinamento, del resto, conosce altri casi di rilevabilità
d'ufficio dell'impignorabilità, come quello di cui all'art. 113 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo alle somme
destinate agli enti pubblici territoriali per il soddisfacimento dei
bisogni relativi a servizi locali indipensabili;
che le norme impugnate, pertanto, violerebbero il principio di
uguaglianza ed il diritto di difesa del cittadino;
che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le
parti private, né ha prestato intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Considerato che il giudice a quo ritiene che per le pensioni
integrate al minimo debba sussistere il principio dell'assoluta
impignorabilità, ma lamenta che quest'ultima non possa essere
rilevata d'ufficio, in modo da evitare di attendere l'iniziativa del
debitore, che in concreto potrebbe anche mancare;
che il pretore di Salerno si limita a fondare la suddetta censura
su quello che - a suo dire - è il "costante orientamento della Corte
di cassazione", senza soffermarsi sul punto e senza esplorare diverse
possibili opzioni interpretative, tali da rendere le norme impugnate
esenti dai lamentati vizi di incostituzionalità;
che, in realtà, non si riscontra un consolidato diritto vivente
nel senso indicato dal rimettente, né vi sono sentenze di questa
Corte sullo specifico argomento;
che, inoltre, non viene tenuta in adeguata considerazione la
giurisprudenza costituzionale in tema di regime valevole per la
pignorabilità delle pensioni (specialmente la sentenza n. 231 del
1989), regime che è da ritenersi espressione della facoltà del
legislatore - non preclusa dall'art. 24 della Costituzione - di
subordinare, in alcuni casi, l'esercizio del diritto di credito del
privato alla tutela di interessi generali (cfr. la sentenza n. 55 del
1991);
che, in ogni caso, il pretore di Salerno sollecita questa Corte
ad emettere una sentenza di contenuto additivo in una materia
riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale può
modellare liberamente gli istituti processuali col solo limite
costituito dal principio di ragionevolezza (cfr. le sentenze n. 31
del 1998, n. 451 del 1997, n. 295 del 1995);
che la prospettata questione, quindi, deve ritenersi
manifestamente inammissibile, non solo in quanto l'ordinanza non
appare sorretta da adeguata motivazione e presenta decisive carenze,
ma per la prevalente ragione che la pronuncia richiesta andrebbe a
valicare i limiti dei poteri attribuiti a questa Corte, venendo ad
interferire nell'ambito delle scelte riservate al legislatore.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 545 e 615, secondo comma,
del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli
articoli 2, 3, secondo comma e 24 della Costituzione, dal pretore di
Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte