Ordinanza n. 305/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2
della legge della Regione Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove
norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale),
promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1999 (n. 2 ordinanze),
il 25 gennaio (n. 3 ordinanze) e il 22 febbraio 2000 dal Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,
rispettivamente iscritte ai nn. 751 e 752 del registro ordinanze 1999
ed ai nn. 196, 197, 198 e 254 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 19, 21,
prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Gaetano Cancemi e di Vito
Manuele, nonché gli atti di intervento della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Uditi gli avvocati Andrea Scuderi per Gaetano Cancemi, Sergio
Agrifoglio per Vito Manuele e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo
per la Regione Siciliana.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo per la Sicilia - sezione
staccata di Catania - prima sezione - nel corso di diversi
procedimenti instaurati per l'annullamento delle deliberazioni dei
consigli comunali di sei comuni della Sicilia recanti approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti dei sindaci in carica, con
sei ordinanze del 12 novembre 1999, 25 gennaio e 22 febbraio 2000, di
contenuto pressoché identico, ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione
Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale) per contrasto con gli articoli
1, 48 e 97 della Costituzione;
che la norma impugnata, ad avviso dei giudici rimettenti,
stabilendo che l'approvazione della mozione di sfiducia da parte del
consiglio comunale comporta la cessazione dalla carica del sindaco
direttamente eletto dal corpo elettorale comunale, violerebbe il
principio della sovranità popolare, poiché, all'interno del sistema
elettorale vigente nella Regione Siciliana, nel quale l'elettore -
secondo il meccanismo del voto c.d. disgiunto - ha facoltà di
attribuire il voto anche ad un candidato sindaco non collegato alla
lista da lui prescelta, si verrebbe a creare un rapporto diretto fra
il corpo elettorale ed il sindaco, che proprio la mozione di sfiducia
altererebbe ingiustificatamente;
che la disposizione impugnata, secondo il Tar per la Sicilia,
contrasterebbe anche con l'art. 97 della Costituzione, consentendo
che la mozione di sfiducia venga utilizzata quale strumento di
condizionamento nei confronti dell'esecutivo, con ripercussioni
negative sul "valore della stabilità delle istituzioni pubbliche",
secondo il quale "il patto tra corpo elettorale ed organi eletti"
deve esplicarsi nei tempi prefissati, "senza interruzioni che si
ripercuotono in termini di inefficienza e deresponsabilizzazione dei
soggetti investiti da cariche pubbliche";
che, sempre secondo il giudice a quo, la disciplina
contestata neanche potrebbe trovare fondamento nella legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e
l'autonomia statutaria delle Regioni), dato che, in quest'ultima, a
differenza che in quella impugnata, l'istituto della sfiducia
consiliare al Presidente della Regione sarebbe connesso ad un sistema
elettorale nel quale l'elettore "opera una scelta nella lista dei
candidati da eleggere al Consiglio, che deve coincidere con la scelta
del Presidente della Giunta alla cui carica è eletto il capolista",
creandosi così un "necessario collegamento" fra i due organi, che
"deve permanere durante la legislatura e può essere superato
soltanto attraverso una nuova consultazione elettorale originata
dalla mozione di sfiducia";
che in quattro dei sei giudizi di costituzionalità è
intervenuto il Presidente della Regione Siciliana, difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito
l'inammissibilità della questione in quanto la scelta dello
strumento di controllo sull'operato del sindaco ha carattere
politico, e, come tale, è riservata alla discrezionalità del
legislatore, mentre, nel merito, ne ha dedotto l'infondatezza,
rilevando che la relazione fiduciaria fra il sindaco ed il consiglio
comunale trova "il suo fondamento nella corretta attuazione di quegli
indirizzi che il consiglio ha approvato all'inizio del mandato e che
hanno la base nel programma che gli elettori stessi hanno avallato
eleggendo un particolare sindaco";
che, secondo la difesa regionale, il meccanismo del voto
disgiunto "comporta proprio la possibilità che vi sia in consiglio
una maggioranza contrapposta al sindaco, come anche che vi sia una
situazione di equilibrio fra consiglieri eletti in altre liste", con
la conseguenza che il sindaco "dovrà assicurarsi la governabilità
in consiglio proprio perché gli elettori non gliela hanno garantita
con il sistema del voto disgiunto", e che l'art. 97 della
Costituzione non sarebbe violato, in quanto detta disposizione non è
riferibile al comune come ente politico, e comunque la mozione di
sfiducia sarebbe rivolta "a sanzionare la mancata attuazione degli
indirizzi politici in base ai quali gli elettori hanno eletto il
sindaco";
che, ad avviso della difesa regionale, nel vigente sistema
elettorale siciliano sindaco e consiglio comunale costituiscono
"interdipendente espressione di sovranità popolare", con la
conseguenza che, in caso d'incompatibilità insuperabile fra i due
organi, l'esigenza fondamentale della governabilità viene assicurata
sia dallo strumento delle dimissioni del sindaco, sia da quello della
sfiducia consiliare, con conseguente ricorso a nuove elezioni;
che si è costituito in giudizio Vito Manuele, ricorrente in
uno dei giudizi principali quale sindaco del comune di Leonforte,
ricordando che la attuale disciplina regionale consente la rimozione
del sindaco ad opera del consiglio comunale "escludendo la necessità
di motivazione alcuna", senza possibilità di sindacato
giurisdizionale e quindi con violazione, a suo avviso, degli articoli
1, 24, 48, 97 e 113 della Costituzione;
che si è altresì costituito Gaetano Cancemi, ricorrente in
uno dei giudizi principali quale sindaco del comune di Avola,
svolgendo argomentazioni a favore dell'accoglimento della questione
di costituzionalità.
Considerato che il Tribunale amministrativo per la Sicilia -
sezione staccata di Catania - prima sezione, dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della
Regione Siciliana n. 35 del 1997, perché ritiene contrastante con il
principio della sovranità popolare e del buon andamento della
pubblica amministrazione la previsione che la approvazione di una
mozione di sfiducia da parte del consiglio comunale comporti la
cessazione dalla carica del sindaco direttamente eletto dal corpo
elettorale comunale;
che l'identità della disposizione oggetto della questione di
legittimità costituzionale e delle norme costituzionali invocate
come parametro, nonché la sostanziale coincidenza delle
argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione, rendono
opportuna la trattazione congiunta dei giudizi;
che l'articolo 1 della Costituzione non può dirsi violato
dalla norma impugnata in quanto detta disposizione costituzionale,
nel prevedere che la sovranità appartiene al popolo, ne dispone
l'esercizio nelle forme e nei limiti della Costituzione, cosicché da
essa nulla può direttamente desumersi "in ordine alla concreta
disciplina delle situazioni giuridiche a favore o a carico dei
singoli soggetti" (sentenza n. 109 del 1968);
che la Costituzione, difatti, non impone al legislatore, per
quanto attiene alla forma di governo dell'ente locale, la scelta fra
modelli astrattamente predefiniti e rigidi nella loro tipicità,
bensì gli consente, nell'esercizio della sua discrezionalità, di
scegliere forme e strumenti articolati di distribuzione fra i diversi
organi del comune della funzione di governo dell'ente locale, onde il
principio della elezione diretta del sindaco non comporta
necessariamente un rapporto di rigida separazione con il consiglio
comunale, bensì è compatibile, secondo la discrezionalità del
legislatore, con la previsione che intercorra con il predetto organo
rappresentativo un rapporto di coesa collaborazione e di ininterrotto
coordinamento;
che non può comunque dirsi in contrasto con il principio che
la sovranità appartiene al popolo la previsione che il consiglio
comunale, mediante voto di sfiducia, possa far cessare dalla carica
il sindaco direttamente eletto, quando, alla approvazione della
relativa mozione, consegue non solo la rimozione del sindaco, bensì
anche lo scioglimento del consiglio comunale ed il ricorso ad una
nuova consultazione popolare, che ristabilisca le forme della
necessaria collaborazione fra i due organi di governo del comune;
che la compatibilità di tale procedimento con i principi
costituzionali relativi alla forma di governo delle autonomie locali
può trovare anche conferma - restando impregiudicata ogni questione
relativa ai rapporti tra legislazione ordinaria e norme
costituzionali sopravvenute - nella legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, la quale, modificando gli articoli 121, 122, 123 e 126
della Costituzione, ha stabilito, per quanto attiene ai rapporti fra
gli organi della Regione, che qualora il Presidente sia eletto a
suffragio diretto dal corpo elettorale regionale, l'istituto della
sfiducia consiliare non è precluso, ma alla espressione della
sfiducia consegue lo scioglimento del consiglio regionale (art. 126,
quarto comma, della Costituzione);
che la disposizione impugnata neppure viola l'art. 97 della
Costituzione, non soltanto perché in un sistema nel quale è
consentito il voto disgiunto "la governabilità dell'ente locale non
è assunta come un valore assoluto" (sentenza n. 107 del 1996), ma
anche perché detta previsione non può essere riferita ai rapporti
fra gli organi di governo del comune, i quali assumono, relativamente
all'ambito proprio dell'ente locale, valenza intrinsecamente politica
e quindi non possono essere valutati alla luce di un principio che si
riferisce invece all'attività dell'amministrazione, che si svolge
"senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento
delle finalità pubbliche obbiettivate dall'ordinamento" (sentenza
n. 453 del 1990);
che infine la censura di costituzionalità della norma
impugnata formulata dal Tribunale in riferimento all'art. 48 della
Costituzione è priva di qualsiasi pur minima motivazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
costituzionalità dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione
Siciliana 15 settembre 1997, n. 35 (Nuove norme per l'elezione
diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale) sollevata, in riferimento agli
articoli 1, 48 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte