Ordinanza n. 305/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e
395, numero 3, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 30 marzo 1999 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 278
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione della parte ricorrente nel giudizio
principale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte;
Uditi l'avvocato Gregorio Iannotta per il ricorrente nel giudizio
principale e l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte di cassazione, investita della richiesta di
revocazione della sentenza in data 29 gennaio 1997, n. 897, con la
quale la medesima Corte aveva dichiarato la inammissibilità di un
ricorso per cassazione non avendo il ricorrente provveduto ad
integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte
necessario residente in Germania, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non consentono la revocazione
della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del
ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento
decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la
cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito
dell'impugnativa, e che la parte interessata, per causa ad essa non
imputabile, non abbia potuto tempestivamente produrre;
che la Corte remittente premette in fatto che il ricorrente
ha chiesto la revocazione della citata sentenza sul presupposto che
il mancato deposito del ricorso notificato ai fini della integrazione
del contraddittorio non poteva essergli imputato, in quanto l'ufficio
notifiche gli aveva consegnato l'atto, tempestivamente notificato il
4 maggio 1995, solo il 23 luglio 1997, giustificando il ritardo nella
restituzione con il fatto che il consolato d'Italia in Germania aveva
erroneamente indicato il nominativo di una parte estranea al processo
anziché il destinatario dell'atto stesso;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
eccepita dal ricorrente e sostenuta anche dal procuratore generale,
la Corte di cassazione rileva che l'art. 391-bis del codice di
procedura civile ammette la domanda di revocazione delle sentenze di
cassazione nella sola ipotesi di cui all'art. 395, numero 4, del
medesimo codice, e cioè per errore di fatto risultante dagli atti di
causa, mentre l'art. 395, numero 3, consentirebbe il rimedio
straordinario della revocazione per il caso del ritrovamento di un
documento relativo a fatti costituenti l'oggetto della controversia e
non anche di un documento decisivo per l'ammissibilità del ricorso,
la cui mancata produzione abbia in precedenza indotto la Corte a
negare l'esame sul merito e ad emettere una pronunzia sul processo;
che, prosegue il giudice a quo, si sarebbe in presenza di una
limitazione della tutela giudiziale che, alla luce degli artt. 3 e 24
della Costituzione, risulterebbe priva di una ragionevole
giustificazione allorché, come nel caso di specie, non si tratti di
porre ulteriormente in discussione un ragionamento opinabile, ma di
eliminare un vizio esterno ad esso, assolutamente non imputabile a
chi abbia adito l'autorità giudiziaria per ottenere tutela e,
quindi, una pronuncia sul merito della controversia;
che si è costituito il ricorrente nel giudizio a quo,
chiedendo che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale
delle disposizioni censurate;
che, osserva la difesa della parte privata, la disciplina
della revocazione delle sentenze di cassazione, introdotta
dall'art. 391-bis del codice di procedura civile, sarebbe frutto
dell'invito rivolto al legislatore da questa Corte nella sentenza
n. 17 del 1986, con la quale è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale dell'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., nella parte
in cui non prevedeva la revocazione di sentenze rese dalla Corte di
cassazione su ricorsi basati sull'art. 360, numero 4, del medesimo
codice ed affette dall'errore di cui all'art. 395, numero 4;
che, con l'introduzione dell'art. 391-bis, prosegue la difesa
privata, il legislatore si sarebbe limitato a recepire quanto deciso
da questa Corte e non avrebbe dato seguito alle indicazioni contenute
nella citata pronuncia, la quale, ancorché limitata alla ipotesi
degli errori in procedendo, l'unica rilevante nel giudizio definito
con quella sentenza, conteneva un invito a rivedere l'intero art. 395
cod. proc. civ. alla luce del principio di inviolabilità della
difesa in ogni stato e grado del procedimento;
che la soluzione legislativa, soggiunge la parte, sarebbe del
tutto inappagante, giacché le peculiarità del magistero della
Cassazione non rileverebbero nelle ipotesi in cui questa operi una
valutazione di fatto, in quanto in tal caso l'indagine non sarebbe
diversa da quella del giudice di merito in sede di scrutinio della
ritualità degli atti del processo sottoposti al suo esame;
che, ad avviso della parte privata, se non può contestarsi
che l'esaurimento dei mezzi di impugnazione costituisce uno strumento
necessario per far sì che una decisione non possa più essere messa
in discussione, siffatta giustificazione non potrebbe valere quando
non si tratta di sottoporre a nuovo esame un ragionamento opinabile,
quanto piuttosto di eliminare un vizio esterno alla valutazione,
vizio che potrebbe consistere non solo nell'errore previsto
dall'art. 395, numero 4, ma anche nel fatto che il giudice non ha
potuto esaminare un documento preesistente, la cui produzione, non
avvenuta per causa di forza maggiore, avrebbe portato a una
diversadecisione;
che l'esclusione di un vizio siffatto da quelli che
legittimano il ricorso alla revocazione, conclude la parte privata,
determinerebbe la violazione non solo dell'art. 24 della
Costituzione, ma anche del principio della parità di trattamento
delle parti che si trovino in tale situazione rispetto alle altre
parti che possono richiedere la revocazione delle sentenze di
cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, numero 4, del codice
di procedura civile;
che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata;
che, osserva l'Avvocatura, la questione sollevata dalla Corte
di cassazione presenterebbe una duplice proiezione: l'una, volta alla
censura dell'art. 391-bis, tenderebbe a far ricomprendere anche
l'ipotesi di cui al successivo art. 395, numero 3, fra i casi di
ammissibilità della revocazione delle sentenze della Corte di
cassazione; l'altra mirerebbe ad estendere la portata dell'art. 395,
numero 3, per includervi anche il caso del rinvenimento di un
documento decisivo per l'ammissibilità del ricorso;
che, ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe
inammissibile innanzitutto per la genericità delle censure, le quali
non risulterebbero specificate, con riguardo ai parametri
costituzionali evocati, in relazione alle distinte norme denunziate,
una delle quali attualmente dettata per tutte le sentenze di appello
o in unico grado;
che sarebbe poi inadeguato il giudizio di rilevanza, poiché
sarebbe consolidato l'orientamento secondo il quale ricadrebbe sulla
parte notificante il ritardo con cui l'originale notificato le viene
restituito e non potrebbe farsi rientrare nella nozione di
forza maggiore, cui si riferisce il numero 3 dell'art. 395 cod. proc.
civ., la negligenza dell'ufficiale giudiziario e degli uffici
pubblici che con questo si coordinano per l'espletamento
dellanotifica;
che, ad avviso dell'Avvocatura, poiché il profilo di censura
relativo all'art. 395, numero 3, cod. proc. civ. sarebbe logicamente
pregiudiziale a quello relativo all'art. 391-bis, ogni ragione di
inammissibilità del primo, derivante da una carente valutazione
della rilevanza, dovrebbe ripercuotersi sul secondo, rendendo così
inammissibile l'intera questione;
che, prosegue la difesa erariale, la questione sarebbe
inammissibile anche per l'evidente carattere manipolativo della
pronuncia richiesta alla Corte: spetterebbe infatti al legislatore,
in materia processuale, ogni valutazione inerente al contemperamento
degli interessi contrapposti che realizzi un equilibrio tra esigenze
di ampliamento dei mezzi di impugnazione e di controllo
endoprocessuale, da un lato, e, dall'altro, di salvaguardia del
principio fondamentale di certezza delle situazioni giuridiche, di
natura sostanziale, che impone una previsione di irretrattabilità
delle sentenze della Corte di cassazione, idonea ad assorbire ogni
vizio, anche se inerente alla fase del giudizio che si è svolta
davanti ad essa;
che, nel merito, secondo l'Avvocatura dello Stato, la
questione sarebbe comunque infondata per un duplice ordine di
ragioni. In primo luogo, il diritto alla difesa, in quanto garantito
all'interno del procedimento, non sembra ricomprendere il diritto
all'impugnazione: la garanzia del diritto di difesa opererebbe
infatti nel processo finché questo è in corso di svolgimento, ma
non postulerebbe anche che esso rimanga indefinitamente aperto. In
secondo luogo, la scelta del legislatore di limitare la possibilità
dei casi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
all'errore di fatto del giudicante sarebbe tutt'altro che
irragionevole in relazione all'insieme delle esigenze e degli
interessi che vengono in rilievo.
Considerato che l'articolo 391-bis del codice di procedura civile
dispone che, se la sentenza della Corte di cassazione è affetta da
errore di fatto ai sensi dell'art. 395, numero 4, la parte
interessata può chiederne la revocazione con il ricorso previsto
dagli artt. 365 e seguenti del medesimo codice;
che l'art. 395, numero 3, cod. proc. civ. consente, a sua
volta, la revocazione delle sentenze di appello e di quelle
pronunciate in unico grado se dopo la sentenza sono stati trovati uno
o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in
giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
che la Corte di cassazione, adita con un ricorso per
revocazione di una propria sentenza per il motivo di cui
all'art. 395, numero 3, del codice di procedura civile, chiede a
questa Corte di dichiarare la illegittimità costituzionale degli
artt. 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di
cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando
successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo
agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata
produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e
che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare
per causa che non le era in alcun modo imputabile;
che, in sostanza, il giudice a quo sollecita una pronuncia
che, incidendo, da un lato, sull'ambito di operatività
dell'art. 395, numero 3, e, dall'altro, su quello dell'art. 391-bis,
dovrebbe consentire l'esperibilità del ricorso per revocazione anche
nel caso di una sentenza della Corte di cassazione che abbia
pronunciato la inammissibilità del ricorso a causa della mancata
produzione nel termine perentorio, stabilito dalla legge o dal
giudice, di un atto comprovante l'adempimento dell'onere posto a
carico della parte;
che la questione è inammissibile sotto molteplici profili;
che deve essere innanzitutto dichiarata l'estraneità
all'ambito della giustizia costituzionale di una pronuncia, quale
sarebbe quella prefigurata dal remittente, che fosse caratterizzata
da un grado di manipolatività tanto elevato da investire non singole
disposizioni o il congiunto operare di alcune di esse, ma un intero
sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di
impugnazione - così da coinvolgere, accanto al regime di normale
irretrattabilità delle sentenze della Corte di cassazione, le quali
diverrebbero suscettibili di revocazione al di là di quanto
specificamente previsto dall'art. 391-bis, anche quello delle
sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, poiché è
a queste che fanno riferimento tutte le ipotesi di revocazione
regolate dall'art. 395 cod. proc. civ., incluse quelle disciplinate
nel censurato art. 395, numero 3;
che una simile pronuncia, oltre a coinvolgere insieme il
regime delle sentenze di cassazione e di quelle rese in grado di
appello o in unico grado, dovrebbe anche investire nozioni rilevanti
nel giudizio di revocazione, quali quelle di forza maggiore e di
decisività di un documento, imprimendo ad esse significati nuovi e
più ampi;
che, infatti, quanto alla forza maggiore, che, ai sensi
dell'art. 395, numero 3, può costituire motivo di revocazione delle
sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi in
cui determina la mancata produzione di un documento, questa Corte è
sollecitata ad ampliarne la portata, così da comprendere in essa il
ritardo o l'errore dell'ufficiale giudiziario nella esecuzione di una
notificazione, laddove è risaputo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale la negligenza
dell'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione di un atto
di impugnazione non impedisce la decadenza dall'impugnazione stessa,
potendo eventualmente determinare la responsabilità del medesimo
ufficiale giudiziario, da far valere in diversa sede;
che, seguendo un ordine di idee non dissimile, questa Corte,
in riferimento ad ipotizzate violazioni del diritto di difesa
conseguenti alla negligenza o comunque all'inadempimento
dell'ufficiale giudiziario nella notificazione di un atto, ha
affermato che gli interventi volti a comporre le contrapposte
esigenze di concedere alla parte ulteriori strumenti di difesa e di
assicurare al processo una ragionevole durata attraverso la
previsione di termini perentori, richiedono apprezzamenti rimessi
esclusivamente al legislatore e preclusi nel giudizio di legittimità
costituzionale (ordinanza n. 855 del 1988); salvo, beninteso,
l'ipotesi estrema, che qui non ricorre, in cui un intervento
demolitorio si renda necessario al fine di preservare il nucleo
essenziale della tutela giurisdizionale, nel qual caso andrebbe
comunque lasciato al legislatore il compito di colmare il vuoto con
una nuova disciplina;
che anche la nozione di decisività del documento verrebbe ad
essere considerevolmente ampliata per effetto della sollecitata
pronuncia di accoglimento, giacché è noto che, nella
interpretazione giurisprudenziale, di decisività si parla in
relazione a documenti concernenti il merito della controversia - vale
a dire a documenti, la cui produzione, non verificatasi per causa di
forza maggiore o per fatto dell'avversario, avrebbe in astratto
potuto condurre ad una diversa decisione di diritto sostanziale - e
non anche in relazione a quei documenti la cui acquisizione, lungi
dal consentire una decisione sul merito diversa da quella già resa,
avrebbe unicamente l'effetto di rendere possibile il superamento di
una soluzione processuale;
che solo in apparenza, dunque, l'oggetto della questione è
limitato all'art. 391-bis, nella parte in cui non consente la
revocazione per i motivi di cui all'art. 395, numero 3: in realtà
esso è chiaramente inteso a provocare, all'interno dello stesso
art. 395, numero 3, un intervento manipolativo che consenta di
superare la configurazione che hanno assunto nel diritto vivente le
nozioni di forza maggiore e decisività;
che un intervento di simili dimensioni, inteso a coinvolgere
simultaneamente la disciplina di più fasi del giudizio e a rivedere
istituti e nozioni che hanno trovato da lungo tempo il loro assetto
stabile nella giurisprudenza, è riservato al legislatore, al quale
soltanto competerebbe definire un equilibrio diverso da quello
attuale tra rimedi interni alle singole fasi o gradi del giudizio,
mezzi di impugnazione ordinari, mezzi straordinari e rimedi
risarcitori;
che d'altronde lo stesso legislatore, nel realizzare
l'attuale equilibrio, ha osservato particolare cautela nell'impiego
dei mezzi straordinari di impugnazione, nella consapevolezza che un
indiscriminato accrescimento di questi pregiudicherebbe il bene
costituzionale della ragionevole durata del processo, che è
preordinato a garantire la stabilità delle situazioni giuridiche, e
che, già implicito nell'art. 24 Cost., è ora oggetto di specifica
enunciazione nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., sulla scia
dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
che, una volta appurato che rientra appieno nella
discrezionalità del legislatore la scelta circa il mezzo più idoneo
per soddisfare le ulteriori esigenze di difesa di cui si fa
portatrice l'ordinanza di rimessione - la scelta, cioè, tra rimedi
interni al processo (qual'è, ad esempio, quello previsto
dall'art. 184-bis), mezzi di impugnazione straordinaria, tutela
risarcitoria, e via discorrendo - la questione si appalesa
manifestamente inammissibile anche per l'ulteriore ragione che tra le
situazioni poste a raffronto nel caso di specie non è riscontrabile
quella identità di rationes normative che è presupposto
indefettibile perché questa Corte possa intervenire sulle
disposizioni impugnate per estenderne l'ambito di operatività;
che, infatti, quanto all'art. 395, numero 3, cod. proc. civ.,
l'obiettivo perseguito dal legislatore, nel prevedere l'ipotesi di
revocazione per la mancata produzione di un documento decisivo oltre
che nei casi di forza maggiore, anche quando tale mancata produzione
sia imputabile al fatto dell'avversario, è stato quello di
sanzionare con la possibile riapertura del processo comportamenti
sleali di una parte ai danni dell'altra;
che una simile finalità non potrebbe ravvisarsi in una
disciplina che analoga sanzione prevedesse per il fatto di terzi
estranei al processo, quali indubbiamente sono l'ufficiale
giudiziario e gli uffici consolari che con esso cooperano per le
notificazioni all'estero;
che, contrariamente a quanto il giudice a quo mostra di
ritenere, la mancata produzione di un documento necessario al fine di
non incorrere nella sanzione processuale della decadenza e l'errore
di fatto del giudice, contemplato nell'art. 391-bis, non obbediscono
ad una medesima ratio, solo in quest'ultimo caso, e non anche nel
primo, potendo parlarsi di una sentenza viziata;
che non ricorrono, quindi, le condizioni perché questa
Corte, con una pronuncia additiva, possa ampliare, nel senso
richiesto dal remittente, la sfera applicativa degli artt. 391-bis e
395, numero 3, cod. proc. civ;
che infatti una tale operazione non si risolverebbe nella
semplice estensione di una disciplina ad ipotesi in essa non
ricomprese e tuttavia accomunate da identica ratio, ma comporterebbe
l'introduzione di un motivo di revocazione affatto nuovo, che sarebbe
caratterizzato da una ratio autonoma e diversa, e che solo il
legislatore potrebbe prevedere nell'esercizio della sua
discrezionalità;
che, conclusivamente, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3,
del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte