Ordinanza n. 306/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/10/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 2legge 62/1974
- art. 80legge 62/1974
usata come parametro
citata
- art. 94Codice della strada
- art. 80r.d. 94/1983
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma
quindicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada)
promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Pretore di Busto
Arsizio nel procedimento penale a carico di Starvaggi Paolo iscritta al
n. 571 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 338 del 1981;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito, nella camera di consiglio del 22 giugno 1983, il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Busto
Arsizio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 80 comma
quindicesimo Cod. strad. 393/1959, nel testo sostituito dall'art. 2 L.
14 febbraio 1974 n. 62, assumendo che tale disposizione, non prevedendo
analogo trattamento giuridico-amministrativo nei confronti di chi, pur
munito di patente militare convertibile in quella civile senza esami
d'idoneità, guida veicolo non militare senza avere ottenuto la patente
civile, sarebbe in contrasto coll'art. 3 Cost. in quanto determina
ingiustificate disparità fra due situazioni sostanzialmente uguali
(guida di autoveicolo senza patente ma avendo superato gli esami
d'idoneità);
considerato che l'ordinanza muove dal presupposto che la condotta in
esame rientri tuttora tra quelle previste e punite dall'art. 80,
tredicesimo comma, C.d.S. nel testo ora vigente;
che viceversa questa Corte, con la sentenza n. 54 del 1982 e
successivamente con ord. 29 marzo 1983, n. 94, ha ritenuto -
conformemente all'avviso della stessa Corte di cassazione - che a
seguito delle innovazioni introdotte con la citata legge n. 62 del
1974, l'unica norma applicabile alla fattispecie in questione sia
proprio quella di cui al quindicesimo comma del medesimo art. 80, con
la cui previsione essa coincide perfettamente;
che, in particolare, a tale conclusione la Corte è pervenuta
considerando da un lato che con la più recente legislazione (art. 2,
quindicesimo e sedicesimo comma, legge n. 62/1974; art. 33, primo
comma, lett. d), legge n. 689/1981) si è ritenuta adeguata la mera
sanzione amministrativa nelle varie ipotesi (guida dopo l'esito
favorevole degli esami, o con patente scaduta ovvero con patente
estera) in cui, essendo il conducente in possesso dei necessari
requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica, risulta tutelato il
preminente interesse alla incolumità dei partecipanti alla
circolazione stradale e la violazione concerne solo l'inosservanza
della disciplina autorizzatoria; e, dall'altro, che è lo stesso
legislatore (art. 94, quinto comma, C.d.S.) a considerare l'esame di
idoneità, sostenuto ai fini del conseguimento della patente militare,
del tutto equipollente a quello sostenuto avanti all'autorità civile,
cui fa riferimento il citato art. 80, quindicesimo comma;
che la suddetta conclusione - per cui il fatto considerato non
costituisce reato ma infrazione amministrativa - toglie fondamento alla
prospettata questione di legittimità costituzionale, che va perciò
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 80, quindicesimo comma, del Codice della
Strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo
sostituito dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 sollevata,
in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dal Pretore di Busto
Arsizio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte