Ordinanza n. 306/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 497/1974
- art. 12legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10, 12 e 14
l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove norme contro la criminalità) e 23,
terzo e quarto comma l. 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 marzo 1983 dal Tribunale di Novara nel
procedimento penale a carico di Delfino Giovanni, iscritta al n. 471
del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 267 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1984 dal Tribunale di Brindisi
nel procedimento penale a carico di Fioretti Cosimo ed altro, iscritta
al n. 869 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 7 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497
(Nuove norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comma, l. 18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nella parte
in cui dispongono un trattamento penale più severo per il porto e la
detenzione illegale di armi comuni da sparo rispetto a quello previsto
per le più gravi ipotesi del porto e detenzione illegale di armi
"clandestine";
che nel giudizio promosso dall'ordinanza del Tribunale di Brindisi
è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.
Considerato che i giudizi vanno riuniti essendo le prospettazioni
in termini pressoché testuali;
che identica questione è stata dichiarata non fondata con sentenza
n. 207 del 1982;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974 n. 497 (Nuove
norme contro la criminalità) e 23, terzo e quarto comna, l. 18 aprile
1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dai Tribunali di Novara e di
Brindisi con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte