Ordinanza n. 306/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 160/1975
- art. 10legge 160/1975
- art. 1legge 160/1975
- art. 18d.l. 942/1977
usata come parametro
citata
- art. 23legge cost. 2/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 legge
3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); legge
27 febbraio 1978, n. 41; legge 21 dicembre 1978, n. 843 e d.l. 23
dicembre 1977, n. 942, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio
1985 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra
Sarnella Sabatino e l'I.N.P.S., iscritta al n. 753 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 21
maggio 1985, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
delle "leggi 3 giugno 1975, n. 160 (artt. 9 e 10), 27 febbraio 1978,
n. 41 (in particolare art. 1), 21 dicembre 1978 (in particolare art.
18)" e del d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge con l.
n. 41 del 1978, nella parte in cui, in contrasto con l'art. 3 Cost.,
assoggettano categorie di pensionati a trattamenti meno favorevoli
quanto all'aggancio alla retribuzione ed all'adeguamento all'aumento
del costo della vita - di quelli riservati dalla legge ad altre
categorie", "non garantendo una crescita uniformemente proporzionale
della pensione all'aumento del costo della vita" in violazione anche
dei principi costituzionali di cui all'art. 38, cpv. Cost.;
Considerato che i prospettati profili di incostituzionalità non
vengono analiticamente riferiti a specifiche disposizioni, ma
complessivamente esposti con riguardo ad un intero sistema normativo
sul quale genericamente si chiede che la Corte intervenga al fine di
renderlo conforme a diverse disposizioni, peraltro solo
esemplificativamente indicate come tertium comparationis;
che, inoltre, in ordinanza non si chiarisce né la categoria cui
il ricorrente apparteneva, né quale fosse il petitum nel giudizio
pendente innanzi al giudice a quo;
che, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 23,
primo comma, lettera b) e secondo comma, legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, per l'esame delle questioni da parte della
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Pretore di Roma con l'ordinanza di cui
in epigrafe (r.o. 753/1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte