Ordinanza n. 306/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella
sentenza n. 78 del 3 marzo 1989;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi
nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della
sentenza n. 78 del 1989;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella sentenza n. 78 del 1989 siano corretti i seguenti
errori materiali:
1) nel "Considerato in diritto", il secondo periodo del terzo
capoverso del numero 7 (che comincia con le parole "Ma, di più,
appena circa undici anni prima..."; e termina con le parole
"...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo: "Ma,
di più, appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p.,
il legislatore aveva ribadito, in sede di procedimento penale
ordinario, l'ammissibilità della costituzione di parte civile";
2) nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole
"risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente
frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria
d'illegittimità costituzionale, ex art. 27 della legge n. 87 del
1953, del secondo comma dell'art. 373 del codice penale militare di
pace, la declaratoria d'inammissibilità della questione relativa al
secondo comma del predetto articolo, proposta con la stessa
ordinanza".
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte