Ordinanza n. 306/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 15 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona nel processo penale a carico di
Lucchetta Giancarlo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, cui il Pubblico ministero aveva richiesto la
"fissazione dell'udienza preliminare", premesso che: la richiesta "si
fonda sulla lettera dell'art. 418" del nuovo codice di procedura
penale, e che, quindi, il giudice è tenuto, per un verso, a
procedere alla fissazione della detta udienza entro due giorni dalla
richiesta (primo comma) e, per un altro verso, a stabilire la data
dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
richiesta stessa; che "i detti termini sembrano univocamente
perentori per la stessa tassativa dizione legislativa ('non
superiore'), quindi a pena di decadenza, suscettibili di relativa
eccezione nell'ipotesi di mancata osservanza degli stessi (art. 173
stesso Cod.) e non passibili di proroga, non consentendolo il dettato
della legge"; e che "la detta perentorietà ed esiguità dei termini"
vulnera gli artt. 2 e 97 della Costituzione, "norma quest'ultima che
tramite l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di
legge assicura il buon andamento della pubblica amministrazione, in
quanto al contrario la detta esiguità è fonte di grande disservizio
costringendo", da un lato, "la Cancelleria dell'Ufficio del G.I.P. e
gli Ufficiali Giudiziari nonché talvolta la polizia giudiziaria
(art. 148, 2° co. nuovo C.P.P.) ad un eccesso di lavoro" e,
dall'altro lato, "il Giudice competente ad un 'intasamento' del suo
ruolo d'udienza" e ciò a scapito delle "esigenze qualitative del
lavoro", con la frequente necessità di "rinvii dell'udienza",
cosicché il rispetto dei trenta giorni "diviene a tal punto
meramente formale", quando, invece, "una interpretazione del termine
in senso meramente ordinatorio" si adeguerebbe al principio di buon
andamento; tutto ciò premesso, ha, con ordinanza del 15 ottobre
1990, sollevato, in riferimento agli indicati parametri
costituzionali, questioni di legittimità dell'art. 418, primo e
secondo comma, del codice di procedura penale - questioni che
investono, "ad avviso dello Scrivente, la funzionalità genetica del
processo penale giunto allo stadio dell'udienza preliminare,
eccezione ovviamente reiterabile e reiterata in tutti i processi in
itinere ragion per cui, sempre ad avviso di chi scrive, si pone il
problema dell'urgenza della trattazione del presente instaurato
procedimento" - "laddove stabilisce termini perentori per l'emissione
del decreto di citazione a giudizio e per la fissazione dell'udienza
preliminare";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate, in
quanto con esse vengono denunciate soltanto "probabili carenze
organizzative nell'ambito degli uffici giudiziari";
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 243 del 1991 ha
già dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 418, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata dallo stesso Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona, per essersi il giudice a
quo limitato a prospettare genericamente la eccessiva brevità "del
termine stabilito dalla norma denunciata, richiedendo una
inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminare la
durata, così sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno
riservate al legislatore";
e che la ratio decidendi di tale pronuncia è riferibile, a
fortiori, alla previsione dell'art. 418, primo comma, del codice di
procedura penale, considerato lo stretto rapporto ravvisabile tra i
due termini l'uno dei quali diviene rilevante ai fini del computo del
termine "finale" contemplato nell'art. 418, secondo comma;
che, di conseguenza, entrambe le questioni devono essere
dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 418, primo e secondo comma, del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e
97 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Ancona con ordinanza del 15 ottobre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte