Ordinanza n. 306/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promossi con ordinanze emesse l'11 febbraio 1997 (n. 5
ordinanze) dal pretore di Roma sezione distaccata di Castelnuovo di
Porto iscritte ai nn. 849, 850, 851, 852 e 853 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di diversi giudizi di opposizione ad
ordinanze-ingiunzioni prefettizie con le quali si intimava il
pagamento di somme di denaro a titolo di sanzione amministrativa per
violazione di norme del codice della strada, il pretore di Roma -
sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, dopo aver emesso sentenze
di rigetto non definitive (che non statuivano sulla richiesta di
riduzione della sanzione, formulata, in via subordinata, da tutti i
ricorrenti), con cinque ordinanze emesse l'11 febbraio 1997, ha
sollevato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui prevede che il prefetto, se ritiene
fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma non
inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;
che il pretore di Roma ritiene di dover riproporre la questione,
già decisa dalla Corte costituzionale nel senso della infondatezza
(e poi, in epoca successiva alle ordinanze di rimessione, nel senso
della manifesta infondatezza), dal momento che non sarebbe stato
considerato che il potere del giudice dell'opposizione di
rideterminare la sanzione amministrativa può operare soltanto in
quanto gli sia permesso di effettuare una valutazione di merito
sull'applicazione della sanzione stessa: se, cioè, "abbia il potere
di prendere cognizione non soltanto degli aspetti di legittimità del
provvedimento amministrativo sanzionatorio, ma anche di quelli che
attengono alla discrezionalità, per cui soltanto a seguito di
annullamento dell'atto si possa sostituire altra e diversa
valutazione del fatto";
che tuttavia la Corte di cassazione, con indirizzo costante,
avrebbe più volte ribadito che la cognizione del giudice ordinario
deve limitarsi ad un sindacato di legittimità, relativo agli aspetti
attinenti alla motivazione del provvedimento e non al concreto
esercizio della potestà sanzionatoria dell'amministrazione: perciò
il giudice ordinario non potrebbe mai, "in concreto", applicare
l'art. 23 della legge n. 689 del 1981, rideterminando in melius
l'entità della sanzione, poiché dovrebbe "ripercorrere il
procedimento amministrativo sanzionatorio, sostituendosi
all'autorità irrogante nella quantificazione concreta della
sanzione, ciò che palesemente gli è precluso";
che da ciò deriverebbe il contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, in quanto la disposizione impugnata si connoterebbe
come un "deterrente" alla proposizione del ricorso in via
amministrativa, in considerazione dell'impossibilità per il giudice
di valutare "in concreto", in caso di rigetto del ricorso stesso, la
congruità della sanzione irrogata, che risulta automaticamente
maggiorata rispetto a quella non contestata;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
manifesta infondatezza della questione, essendo già stata decisa in
passato nel senso dell'infondatezza e della manifesta infondatezza.
Considerato che, essendo stata sollevata in tutti i giudizi a
quibus la medesima questione, i relativi giudizi di legittimità
costituzionale devono essere riuniti;
che identica questione è già stata più volte rimessa a questa
Corte e decisa, da ultimo, con l'ordinanza n. 324 del 1997 e, in
precedenza, con l'ordinanza n. 268 del 1996, la sentenza n. 366 del
1994, le ordinanze n. 67 e n. 350 del 1994, nelle quali si è
rilevato che: a) la misura della sanzione può ben essere modulata
dal legislatore in modo da perseguire finalità deflattive del
contenzioso amministrativo; b) è, comunque, sempre esperibile il
ricorso giurisdizionale, in cui il giudice, anche quando respinge
l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la determinazione
della sanzione, che ben può essere fissata nella misura
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del codice
della strada;
che negli stessi sensi appare orientata la più recente
giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo la quale "il
procedimento amministrativo di determinazione della sanzione ... può
essere interamente sostituito dal giudice dell'opposizione, cui
spetta il potere di determinare autonomamente, prescindendo cioè
dalle valutazioni compiute dall'amministrazione ed espresse
nell'ordinanza-ingiunzione, l'entità della sanzione dovuta per la
concreta violazione" (v. Cass., 2 febbraio 1996, n. 911);
che, non essendo stati addotti profili nuovi, la questione deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal
pretore di Roma - sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte