Ordinanza n. 306/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 38d.lgs. 546/1993
usata come parametro
citata
- art. 13legge 498/1992
- art. 6-bislegge 9/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 38
del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sul pubblico impiego),
nella parte in cui ha abrogato l'art. 13 della legge 23 dicembre
1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica),
come sostituito dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale), convertito con modificazioni nella legge 18
marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in
materia sanitaria e socio-assistenziale), promosso con ordinanza
emessa il 19 ottobre 1998 dal pretore di Brescia nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra l'A.S.L. n. 15 di Breno e altri contro
l'Inps, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione dell'Inps;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato, con ordinanza
del 19 ottobre 1998, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre
1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 sul pubblico impiego), nella parte in cui ha abrogato
l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), come sostituito dall'art. 6-bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia
sanitaria e socioassistenziale), convertito con modificazioni nella
legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti
in materia sanitaria e socioassistenziale), in riferimento agli
artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione;
che la questione è stata sollevata in un giudizio avente ad
oggetto le domande di annullamento o revoca di due ordinanze
ingiunzione emesse dal direttore della sede dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (Inps) di Brescia, proposte sulla premessa
che l'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come sostituito
dall'art. 6-bis del d.l. n. 9 del 1993 ed interpretato dal giudice
adito, "in chiaro contrasto con la sentenza" della Corte n. 115 del
1994, disporrebbe, con presunzione juris et de jure che i rapporti
per i quali è causa non configurano rapporti di lavoro subordinato;
che, ad avviso del rimettente, siffatta premessa
dimostrerebbe la rilevanza della questione proprio in quanto la
dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata determinerebbe la reviviscenza dell'art. 13, della legge
n. 498 del 1992, come sostituito dall'art. 6-bis del d.l. n. 9 del
1993;
che, secondo il giudice a quo, la norma censurata si porrebbe
in contrasto con gli artt. 76, 77, primo comma, e 3 della
Costituzione, poiché sarebbe stata emanata in "difetto assoluto di
competenza del Consiglio dei Ministri", sia in quanto la legge delega
23 ottobre 1992, n. 421 non avrebbe attribuito al Governo il potere
di disciplinare la materia dei rapporti di lavoro autonomo e
professionale, sia in quanto detta legge è di data anteriore
all'entrata in vigore della norma abrogata, sicché non risulterebbe
ipotizzabile che il Parlamento abbia conferito al Governo il potere
di abrogare una norma inesistente alla data del conferimento della
delega;
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe
altresì l'art. 3 della Costituzione ed il principio di
ragionevolezza, dato che essa sarebbe ""geneticamente inidonea ad
essere conosciuta, a causa della sua stessa collocazione e della sua
"anonimità come risulterebbe dimostrato, tra l'altro, dalla
circostanza che "tutti i giudici del lavoro di Brescia, sia in primo
grado, sia in sede di appello" avrebbero continuato ad applicarla
anche dopo che essa è stata abrogata, con conseguente grave danno
consistente nella "perdita di credibilità, interna ed esterna" da
parte dei giudici che ciò hanno fatto, in violazione del principio
che impone loro di "rispettare la legge e, dunque, di conoscere la
legge vigente ed applicabile", con rischio di delegittimazione delle
autorità intervenute in occasione dell'emanazione della disposizione
e di "perdita dei requisiti essenziali di affidabilità e di fiducia
nella certezza della stessa legge";
che l'Inps, parte nel processo a quo, si è costituito nel
giudizio innanzi alla Corte, eccependo l'inammissibilità della
questione per difetto di rilevanza, dato che il rimettente censura
l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1993 in quanto ha abrogato una norma
di cui egli vorrebbe dare un'interpretazione in contrasto con quella
già offerta dalla Corte costituzionale e condivisa dalla Corte di
cassazione, impedendo alla parte di provare l'eventuale esistenza di
un rapporto di lavoro subordinato;
che, secondo la parte, la questione sarebbe comunque
infondata sia perché l'eventuale difficoltà di conoscenza della
norma non potrebbe mai determinarne l'irragionevolezza, sia perché
il potere attribuito al legislatore delegato comprende quello di
abrogare tutte le norme eventualmente in contrasto con i principi
della legge delega, a prescindere dal momento in cui queste ultime
sono venute ad esistenza, purché la delega non sia scaduta.
Considerato che il pretore di Brescia dubita, in riferimento agli
artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1993, nella parte in
cui ha abrogato l'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come
sostituito dall'art. 6-bis del d.l. n. 9 del 1993, convertito con
modificazioni nella legge n. 67 del 1993;
che il rimettente motiva la rilevanza della questione sulle
premesse che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata determinerebbe la reviviscenza dell'art. 13
della legge n. 498 del 1992, come sostituito dall'art. 6-bis del d.l.
n. 9 del 1993, e che quest'ultima disposizione, al secondo comma, a
suo avviso, prevederebbe, con presunzione juris et de jure, che i
contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere
individuale in esso contemplati non configurino "rapporti di
subordinazione", precludendo in tal modo una loro differente
qualificazione;
che, indipendentemente da ogni questione circa la controversa
possibilità di reviviscenza di norme abrogate da disposizioni
dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze n. 74 del 1996;
n. 310 del 1993), la prima premessa risulta del tutto carente del
necessario fondamento argomentativo, mentre la motivazione della
seconda è implausibile;
che, infatti, questa Corte ha già affermato che la
disposizione dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992, come
sostituito dall'art. 6-bis del d.l. n. 9 del 1993, non stabilisce
affatto che "in virtù di essa un rapporto sorto da un contratto
d'opera o per prestazioni professionali stipulato da uno degli enti
ivi indicati non potrebbe essere qualificato come rapporto di lavoro
subordinato neppure se le concrete modalità di svolgimento del
rapporto stesso (...) siano quelle proprie del lavoro subordinato",
in quanto un "siffatto significato normativo (è) in contrasto con il
dettato costituzionale" (sentenza n. 115 del 1994);
che detta interpretazione è stata fatta propria dalla Corte
di cassazione, la quale si è pronunciata nel senso che dalla norma
da ultimo richiamata non è dato inferire un più generale precetto
secondo cui il rapporto descritto nel contratto come rapporto d'opera
o di prestazione professionale non sia mai suscettibile di una
diversa qualificazione neppure in caso di contrasto tra il contratto
e le risultanze del rapporto svoltosi tra le parti;
che il Consiglio di Stato ha, a sua volta, dichiarato che
nella predetta disposizione il legislatore si è limitato a sancire
che non sono sussistenti gli obblighi previdenziali e assistenziali
delle amministrazioni indicate all'art. 13, quando il rapporto posto
in essere sia effettivamente riferibile ad un contratto d'opera o per
prestazioni professionali, sicché non vi è alcuna preclusione
legislativa al potere del giudice di qualificare diversamente il
contratto, anche in contrasto con il nomen iuris ad esso dato dalle
parti, quando quest'ultimo abbia dato luogo ad un'attività
lavorativa con le modalità del lavoro subordinato;
che l'implausibilità per tutte queste ragioni del
presupposto logico dell'ordinanza di rimessione relativamente al
contenuto prescrittivo della norma in questione esclude la rilevanza
della sollevata questione che, pertanto, deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), come sostituito dall'art. 38 del decreto legislativo 23
dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 sul pubblico impiego), nella parte in cui ha
abrogato l'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi
urgenti in materia di finanza pubblica), come sostituito
dall'art. 6-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con
modificazioni nella legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante
disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte