Ordinanza n. 307/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34d.P.R. 601/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo
grado di Siracusa il 6 aprile 1981 e dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Forlì il 12 gennaio 1984 (n. 3 ord.), il 26 gennaio
1984 (n. 8 ord.), il 10 febbraio 1984 (n. 4 ord.), il 1 marzo 1984, il
12 aprile 1984 (n. 2 ord.), rispettivamente iscritte ai nn. 87, da 1028
a 1043 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 8 e 9 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 183 del 1984 e ai nn. 42 bis, 47 bis, 137 bis e 119 bis del 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non
estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF
riconosciuta per le pensioni di guerra.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti la
medesima questione;
che identico incidente è stato ritenuto non fondato dalla sentenza
n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981
e n. 184 del 1982), non essendosi ravvisata identità ed omogeneità
tra le situazioni poste a confronto;
che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti
nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI- FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte