Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 110/1975

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,

della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1985

dal Pretore di Saronno, il 25 giugno 1985 dal Pretore di Chiavenna,

il 10 dicembre 1985 dal Pretore di Latisana, il 16 novembre 1985 dal

Pretore di Tirano, il 5 febbraio 1986 dalla Corte d'appello di

Palermo e il 4 marzo 1986 dal Pretore di Tempio Pausania, iscritte

rispettivamente ai nn. 705 e 814 del registro ordinanze 1985 ed ai

nn. 62, 71, 285 e 401 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno

1986 nn. 10 del 12 marzo, 20 del 7 maggio, 24 del 28 maggio, 25 del 4

giugno, 34 del 16 luglio e 35 del 23 luglio;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto

che il Pretore di Saronno con ordinanza 19 aprile 1985 (Reg.

ord. n. 705/85), il Pretore di Chiavenna con ordinanza 25 giugno 1985

(Reg. ord. n. 814/85), il Pretore di Latisana con ordinanza 10

dicembre 1985 (Reg. ord. n. 62/86), il Pretore di Tirano con

ordinanza 16 novembre 1985 (Reg. ord. n. 71/86), la Corte d'appello

di Palermo con ordinanza 5 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 285/86) e il

Pretore di Tempio Pausania con ordinanza 4 marzo 1986 (Reg. ord. n.

401/86) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con

riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge

18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"),

nella parte in cui è punito con la medesima pena edittale chi

fabbrica, chi importa, chi detiene e chi porta fuori dalla propria

abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso, sotto

il profilo che sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti

criminosi di diversa portata, e sia nella parte in cui la detenzione

di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è punita con

un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma

comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima ipotesi

dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene

in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a

sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili

di minore pericolosità e gravità;

Considerato

che per l'identità o connessione delle rispettive questioni i

giudizi devono essere riuniti;

che tutte le questioni sollevate con le predette ordinanze sono

state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 171

del 1966, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono

profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte

con la sentenza in parola;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,

della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento

all'art. 3 Cost., dai Pretori di Saronno, di Chiavenna, di Latisana,

di Tirano e di Tempio Pausania, e della Corte d'appello di Palermo

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte