Ordinanza n. 307/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 19 aprile 1985
dal Pretore di Saronno, il 25 giugno 1985 dal Pretore di Chiavenna,
il 10 dicembre 1985 dal Pretore di Latisana, il 16 novembre 1985 dal
Pretore di Tirano, il 5 febbraio 1986 dalla Corte d'appello di
Palermo e il 4 marzo 1986 dal Pretore di Tempio Pausania, iscritte
rispettivamente ai nn. 705 e 814 del registro ordinanze 1985 ed ai
nn. 62, 71, 285 e 401 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell'anno
1986 nn. 10 del 12 marzo, 20 del 7 maggio, 24 del 28 maggio, 25 del 4
giugno, 34 del 16 luglio e 35 del 23 luglio;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto
che il Pretore di Saronno con ordinanza 19 aprile 1985 (Reg.
ord. n. 705/85), il Pretore di Chiavenna con ordinanza 25 giugno 1985
(Reg. ord. n. 814/85), il Pretore di Latisana con ordinanza 10
dicembre 1985 (Reg. ord. n. 62/86), il Pretore di Tirano con
ordinanza 16 novembre 1985 (Reg. ord. n. 71/86), la Corte d'appello
di Palermo con ordinanza 5 febbraio 1986 (Reg. ord. n. 285/86) e il
Pretore di Tempio Pausania con ordinanza 4 marzo 1986 (Reg. ord. n.
401/86) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con
riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, commi 4 e 6, della legge
18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"),
nella parte in cui è punito con la medesima pena edittale chi
fabbrica, chi importa, chi detiene e chi porta fuori dalla propria
abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso, sotto
il profilo che sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti
criminosi di diversa portata, e sia nella parte in cui la detenzione
di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso è punita con
un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma
comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima ipotesi
dell'attenuante del caso di lieve entità, sotto il profilo che viene
in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a
sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili
di minore pericolosità e gravità;
Considerato
che per l'identità o connessione delle rispettive questioni i
giudizi devono essere riuniti;
che tutte le questioni sollevate con le predette ordinanze sono
state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 171
del 1966, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono
profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte
con la sentenza in parola;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 4 e 6,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevate, con riferimento
all'art. 3 Cost., dai Pretori di Saronno, di Chiavenna, di Latisana,
di Tirano e di Tempio Pausania, e della Corte d'appello di Palermo
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte