Ordinanza n. 307/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 336/1964
- art. 6legge 336/1964
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6 della
legge 10 maggio 1964, n. 336 (norme sullo stato giuridico del
personale sanitario degli ospedali) e 5 del d.l. 2 luglio 1982, n.
402 (disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria) nel
testo modificato dalla legge di conversione 3 settembre 1982, n. 627,
promossi con le seguenti ordinanze: 1) due ordinanze emesse il 29
gennaio 1986 dal pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra
Macioce Mario c/ Congr. delle Figlie dell'Immacolata Concezione e
Gentili Biagio c/ Congreg. delle Suore di S. Carlo di Nancy, iscritte
ai
numeri 573 e 574 del r.o. 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; 2) due
ordinanze emesse il 13 novembre 1985 dal TAR per l'Abruzzo sui
ricorsi proposti da Paolantonio Angelino c/ U.L.S. di Sulmona e da De
Sanctis Bruno c/ U.L.S. di Teramo, iscritte ai nn. 683 e 684 del
registro ordinanze 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Macioce Mario, di Gentili
Biagio, di De Sanctis Bruno, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che con due ordinanze emesse entrambe il 13 novembre 1985
il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale "degli artt. 1 e 6 della l. 10 maggio 1964, n. 336, e
5 del d.l. 2 luglio 1982, n. 402, nel testo modificato dalla legge di
conversione 3 settembre 1982, n. 627", nella parte in cui operano una
distinzione, non sorretta da accettabili ragioni oggettive, "dei
sanitari ospedalieri in categorie differenziate, a talune delle quali
solamente è riconosciuto il beneficio della permanenza in servizio
fino a settanta anni";
che l'art. 6 della l. n. 336 del 1964 "nel testo modificato
dall'art. 5 del d.l. n. 402 del 1982 e della relativa legge di
conversione n. 627 del 1982 è stato altresì denunciato dal Pretore
di Roma, in riferimento al medesimo parametro costituzionale di
raffronto, con due identiche ordinanze emesse il 29 gennaio 1986,
nella parte in cui, in materia di pensionamento dei medici
ospedalieri, concede "soltanto per alcune qualifiche e con incongruo
riferimento alle funzioni apicali esercitate nel 1964, il beneficio
del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, che
invece è previsto in via ordinaria e generale per intere altre
categorie di pubblici impiegati";
Considerato che entrambe le questioni di legittimità
costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 134
del 1986 e che le citate ordinanze non prospettano profili diversi o
ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336
(norme sullo stato giuridico del personale sanitario degli ospedali),
e 5 del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402 (disposizioni urgenti in
materia di assistenza sanitaria), nel testo modificato dalla legge di
conversione 3 settembre 1982, n. 627, sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Abruzzo e dal Pretore di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Relatore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte