Ordinanza n. 307/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 2931Costituzione
citata
- art. 20legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice
di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1994
dal Pretore di Rovigo, sezione distaccata di Lendinara nel
procedimento civile vertente tra Dainese Tiziano e Cortellazzi
Ermando ed altro iscritta al n. 13 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 5 novembre 1994, il Pretore di
Rovigo sezione distaccata di Lendinara ha riproposto la questione -
come egli stesso ricorda già più volte negativamente decisa dalla
Corte (da ultimo, in fattispecie identica a quella odierna, con
ordinanza n. 233 del 1986) - di legittimità costituzionale dell'art.
n. 621 cod. proc. civ., "nella parte in cui non consente al terzo
opponente di provare con testimoni il suo diritto di proprietà sui
beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando l'esistenza di
tale diritto sia resa verosimile (come nella specie) dalla sua
qualità di genitore convivente con il debitore";
che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma
denunciata violerebbe: a) l'art. 3 Cost. per irrazionale disparità
di trattamento tra il genitore convivente con il debitore ed altri
terzi opponenti non conviventi, i quali possono, invece, sulla base
di altre verosimiglianze - la professione o il commercio esercitato
dal terzo o dal debitore - provare con testimoni il loro diritto; b)
l'art. 24 Cost., perché sarebbe sostanzialmente svuotata di
contenuto la possibilità, per il genitore convivente con il
debitore, di agire in giudizio a tutela dei propri diritti;
che inoltre, sempre secondo il Pretore rimettente, la norma
stessa "non rende un buon servizio all'istituto della famiglia (artt.
29-31 Cost.), considerato anche che il mutato costume sociale ha
allungato a dismisura i tempi della convivenza dei figli con i loro
genitori prima del matrimonio";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale, per tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,
ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando che essa è
stata già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con
sentenza n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanze n.
184 del 1970, n. 223 del 1974; n. 233 del 1986;
Considerato che, come rilevato pure dalla Avvocatura, la questione
sollevata è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con le
richiamate pronunce;
che, in particolare, la norma censurata - la quale ammette il
ricorso alla prova testimoniale (senza escludere tuttavia mezzi
istruttori diversi da questa) nel solo caso in cui l'esistenza del
diritto dell'opponente "sia resa verosimile dalla professione o dal
commercio esercitati dal terzo o dal debitore" - si inquadra, come
più volte sottolineato, in un sistema che, a tutela del
soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili fraudolenti
situazioni, fa derivare dall'ubicazione dei beni da pignorare la
presunzione legale della loro appartenenza al debitore: presunzione
che può essere vinta, secondo le regole generali, soltanto nei
limiti autorizzati dalla legge;
che, pertanto, non vi è violazione dell'art. 24 Cost., essendo
ius receptum che l'esercizio del diritto di difesa può sottostare a
limitazioni imposte dall'esigenza di armonizzare contrapposti
interessi sostanziali; né dell'art. 3 Cost., in quanto, per le
ragioni esposte, la norma deve ritenersi rispondente a criteri di
razionalità;
che la palese infondatezza della questione discende anche dalla
mancata prospettazione da parte del Pretore a quo di alcun nuovo
argomento a sostegno del chiesto suo riesame, in relazione ai
parametri su citati, e si estende pure ai profili di violazione (per
altro neppure, come tale, esplicitamente dedotta) degli artt. 29-31
della Costituzione stante l'evidente ragionevolezza del limite alla
prova orale in un contesto di convivenza in cui è ancor più
accentuato il pericolo di elusione della tutela creditoria;
Visti gli artt. 20, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 621 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24,
29-31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rovigo, sezione
distaccata di Lendinara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte