Ordinanza n. 307/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 487/1993
- art. 10d.l. 487/1993
usata come parametro
citata
- art. 4Codice di procedura civile
- art. 58legge 142/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del decreto
legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e
riorganizzazione del ministero), convertito in legge 29 gennaio 1994,
n. 71, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dalla Corte dei
conti sezione giurisdizionale per la regione Puglia, nel giudizio di
responsabilità di Pasquale Leo, iscritta al n. 758 del registro
ordinanze 1997, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
regione Puglia, nel corso di un giudizio di responsabilità promosso
dal Procuratore regionale nei confronti di un impiegato dell'ente
"Poste Italiane" con ordinanza dell'11 aprile 1996, ha sollevato
d'ufficio, in fattispecie esauritasi anteriormente alla
trasformazione di detto ente in società per azioni, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 (recte, art. 10, comma 1),
del d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente
pubblico economico e riorganizzazione del ministero), convertito
nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, nella parte in cui devolve
all'autorità giudiziaria ordinaria ogni controversia concernente il
rapporto di lavoro dei dipendenti di detto ente, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;
che il Collegio rimettente sostiene che la norma censurata,
interpretata alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione,
assunto come diritto vivente, secondo il quale non rientrano nella
giurisdizione della Corte dei conti le azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori e dei dipendenti degli enti pubblici
economici qualora esse abbiano ad oggetto "atti posti in essere, come
nella fattispecie, nell'ambito della gestione con strumenti
privatistici", si pone in contrasto con l'art. 103, secondo comma,
della Costituzione;
che, osservano i giudici a quibus, nonostante la Corte
costituzionale abbia più volte affermato che la giurisdizione della
Corte dei conti ha un carattere di generalità meramente tendenziale
e non assoluto e che la sua concreta attribuzione è, quindi,
riservata al legislatore, la soluzione realizzata dalla disposizione
censurata non appare ragionevole, in quanto l'interesse tutelato
dall'azione di responsabilità risulta efficacemente garantito
soltanto attraverso un processo connotato dall'iniziativa officiosa e
dalla partecipazione del pubblico ministero, qual è appunto quello
che si svolge innanzi al giudice contabile;
che, a loro avviso, la norma denunziata viola anche l'art. 3,
primo comma, della Costituzione, interpretato come espressivo del
canone "di coerenza dell'ordinamento giuridico", dato che gli artt.
58, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 stabiliscono il principio secondo cui spetta alla
Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie concernenti
"tutti gli enti pubblici anche economici, sia in materia di
responsabilità amministrativa che di responsabilità contabile";
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel
giudizio innanzi a questa Corte, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata;
che, ad avviso della difesa erariale, l'identificazione della
giurisdizione attribuita alla Corte dei conti rientra nella
discrezionalità del legislatore, sicché la scelta operata con la
norma denunciata non è censurabile sotto il profilo della
legittimità costituzionale e comunque essa ha realizzato una
soluzione ragionevole in quanto, a seguito della trasformazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente
pubblico economico, il rapporto di lavoro dei dipendenti ha assunto
natura privatistica e ciò permette anche di fare ricorso ad efficaci
strumenti di tutela dell'interesse dell'ente "Poste Italiane"
peraltro soggetto, per gli aspetti inerenti alla "gestione
finanziaria", al controllo della Corte dei conti, in virtù della
previsione dell'art. 5 del d.-l. n. 487 del 1993;
che, conclude il Presidente del Consiglio dei Ministri, la
censura riferita all'art. 3, primo comma, della Costituzione, è
parimenti infondata, in quanto muove dall'erronea premessa che spetta
alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie concernenti
la responsabilità dei dipendenti di tutti gli enti pubblici, anche
di quelli economici.
Considerato che i giudici a quibus dubitano, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.-l. n. 487
del 1993, disposizione che disciplina la fattispecie sottoposta al
loro esame;
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte -
richiamata dallo stesso Collegio rimettente - il precetto dell'art.
103, secondo comma, della Costituzione stabilisce il carattere della
tendenziale e non assoluta generalità della giurisdizione della
Corte dei conti (ex plurimis, sentenze n. 24 del 1993; n. 641 del
1987; n. 129 del 1981; n. 102 del 1977), sicché la sua concreta
attribuzione richiede l'interpositio legislatoris, all'esito di
valutazioni che non toccano soltanto gli aspetti procedimentali del
giudizio, ma investono la stessa disciplina sostanziale della
responsabilità (per tutte, sentenze n. 385 del 1996; n. 24 del 1993;
n. 773 del 1988);
che la norma denunziata, attribuendo alla autorità giudiziaria
ordinaria "le controversie concernenti il rapporto di lavoro di
diritto privato" dei dipendenti dell'ente "Poste Italiane" appare
meramente esplicativa di un principio in ogni caso derivante dalla
espressa configurazione data all'ente ed ai rapporti di lavoro dei
dipendenti del medesimo;
che, infatti, gli articoli 1, comma 1, e 6, comma 2, del d.-l.
n. 487 del 1993, rispettivamente qualificano le "Poste Italiane" come
ente pubblico economico ed il rapporto di lavoro dei dipendenti come
"di diritto privato" configurazioni recepite dallo statuto dell'ente
e dal contratto collettivo nazionale, in forza dei quali il rapporto
di lavoro evocato nel giudizio a quo viene disciplinato dalle norme
del codice civile (art. 17, comma 1 dello statuto dell'ente) anche
relativamente alla responsabilità "per i danni prodotti dal
dipendente all'Ente" (art. 35, comma 2, del CCNL);
che, dunque, nel caso di specie - nel quale, secondo la
prospettazione dell'ordinanza di rimessione, si tratta proprio della
responsabilità cagionata all'ente da un dipendente legato da un
rapporto di lavoro di diritto privato, per atti non riconducibili
all'esercizio di pubbliche funzioni - la contestata giurisdizione non
solo non può dirsi attribuita alla Corte dei conti da norme
costituzionali, ma la scelta del legislatore neppure appare
irragionevole ed è anzi coerente con la disciplina del rapporto,
secondo il criterio generale dell'art. 409, numero 4, cod. proc.
civ., il quale riserva all'autorità giudiziaria ordinaria le
controversie concernenti i "rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività
economica";
che il Collegio rimettente prospetta, inoltre, la violazione
dell'art. 3, primo comma, della Costituzione indicando quali tertia
comparationis le fattispecie regolate dagli articoli 58, comma 1,
della legge n. 142 del 1990 ed 1 della legge n. 20 del 1994 i quali,
disciplinando rispettivamente la responsabilità degli amministratori
e dei dipendenti degli enti locali, nonché l'esercizio dell'azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti pubblici, tutti espressamente sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti, si riferiscono a situazioni
palesemente disomogenee rispetto a quella all'esame dei giudici a
quibus, che concerne invece il rapporto di lavoro di diritto privato
dei dipendenti di un ente pubblico economico;
che l'attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle
controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'ente "Poste Italiane", derivando dalla natura dell'ente e dal
tipo di rapporto di lavoro ed essendo altresì coerente con il
criterio generale stabilito dal già richiamato art. 409, numero 4,
cod. proc. civ., costituisce puntuale applicazione del canone di
razionalità dell'ordinamento che, dunque, erroneamente si eccepisce
sia stato leso;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 10, comma 1, del d.-l. 1 dicembre 1993,
n. 487 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del
ministero), convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, sollevata,
in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 103, secondo comma,
della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per la Regione Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte