Ordinanza n. 307/2000
Altra decisione · depositata il 19/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2,
del codice di procedura penale, promossi con quattro ordinanze emesse
il 24 settembre 1999 dal Tribunale di Asti, rispettivamente iscritte
ai nn. 674, 675, 676 e 677 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con quattro ordinanze in data 24 settembre 1999 di
identico contenuto (r.o. nn. 674, 675, 676 e 677 del 1999),
pronunciate in distinti procedimenti penali, il Tribunale di Asti in
composizione monocratica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 511, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Corte di
cassazione, prevede che il giudice, a fronte di un'istanza di parte
con la quale si chiede la rinnovazione dell'esame dei testimoni
assunti nello stesso procedimento davanti a giudice persona-fisica
diversa, deve disporre la ripetizione degli atti già compiuti, non
potendo valutare la irrilevanza o manifesta superfluità del mezzo
istruttorio richiesto;
che nel motivare sulla rilevanza della questione il
rimettente precisa che nei giudizi a quibus è stata disposta la
rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 525, comma 2, cod.
proc. pen. e che la difesa ha chiesto un nuovo esame dei testimoni
già escussi, negando il consenso alla lettura delle dichiarazioni
dagli stessi rese di fronte al giudice persona-fisica diversa;
che, quanto ai profili di non manifesta infondatezza, il
rimettente ritiene che l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. - come
interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza
n. 1 del 15 gennaio 1999) nel senso che, "nel caso di rinnovazione
del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice
monocratico o della composizione del giudice collegiale, la
testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la
decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del
dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia richiesto da una
delle parti" - sia in contrasto con gli artt. 3, 25 e 101 Cost.;
che, a parere del giudice a quo, verrebbe ad essere
irragionevolmente vanificato il principio di non dispersione della
prova, riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 255 del
1992), e sarebbe sacrificato "il bene dell'efficienza del processo,
enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio
della funzione giurisdizionale (artt. 25, primo comma, e 101, secondo
comma, Cost.)";
che, secondo il giudice a quo, il principio dell'oralità non
è "veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento
[...], bensì criterio guida del nuovo processo" e non contrasta
"affatto con il principio del contraddittorio, la cui essenza sta
nella conoscibilità [ad opera] delle parti degli elementi probatori
e nella corretta acquisizione degli stessi";
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, rilevando che la questione è analoga a quella
sollevata dalla Corte di assise di Cosenza con ordinanza del 2 marzo
1999 (r.o. n. 290 del 1999), decisa con ordinanza n. 95 del 2000, e
richiamandosi all'atto di intervento depositato in occasione del
precedente giudizio di costituzionalità.
Considerato che il giudice rimettente censura, per contrasto con
gli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, la disciplina contenuta
nell'art. 511, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento alla
particolare ipotesi in cui le prove siano state assunte da un giudice
persona-fisica diversa;
che, stante l'identità della questione sollevata con le
quattro ordinanze, va disposta la riunione dei relativi giudizi;
che la questione investe il principio del contraddittorio
nella formazione della prova, la cui disciplina, successivamente alle
ordinanze di rimessione, è stata oggetto delle modifiche introdotte
nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale 23
novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo
nell'art. 111 della Costituzione), cui hanno fatto seguito le norme
transitorie contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2
(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto
processo), convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice a quo per
un nuovo esame della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte