Ordinanza n. 308/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 990/1969
usata come parametro
- art. 3legge 990/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, lett. c e secondo comma, seconda ipotesi della legge 24 dicembre
1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
dei veicoli a motore e dei natanti) promosso con ordinanza emessa il 13
giugno 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra
De Grandi Aldo e Orlando Antonio, iscritta al n. 823 del registro
ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 96 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa nel procedimento civile -
introdotto il 1 febbraio 1978 con atto di citazione con il quale De
Grandi Aldo aveva evocato Orlando Antonio chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni che assumeva sofferti in dipendenza del
tamponamento automobilistico di cui affermava esclusivo responsabile il
convenuto - il 13 giugno 1981 (comunicata il 3 e notificata il 19 del
successivo novembre, pubblicata nella G. U. n. 96 del 7 aprile 1982 e
iscritta al n. 823 R.O. 1981) il Pretore di Torino ebbe a giudicare
rilevante e, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., non
manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 19
comma primo c) e comma secondo (2.a ipotesi) l. 24 dicembre 1969 n. 990
nella parte in cui, dando luogo ad una irrazionale disparità di
trattamento tra gli obbligatoriamente assicurati per la responsabilità
civile, espone taluni di essi, ancorché incolpevoli, al pagamento
della somma di lire 100.000, ove l'impresa, al momento del sinistro o
posteriormente ad esso, si trovi in istato di liquidazione coatta con
dichiarazione d'insolvenza; mentre nessuna delle parti si è costituita
in questa sede, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 24 aprile 1982 con il quale
l'Avvocatura generale dello Stato ha richiamato argomenti svolti in
precedenti interventi insistendo nella conclusione d'infondatezza della
proposta questione.
ritenuto che il giudice a quo ha ripetuto le motivazioni svolte in
ordinanze di rimessione sulle quali provvedendo questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione con sent. 84/1982, alla quale è
sufficiente far richiamo al fine di giudicarla manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 comma primo c) e comma secondo (seconda
ipotesi) l. 24 dicembre 1969 n. 990, sollevata, in riferimento all'art.
3 comma primo Cost., nella parte in cui, dando luogo ad irrazionale
disparità di trattamento tra gli obbligatoriamente assicurati per la
responsabilità civile, espone taluni di essi, ancorché incolpevoli,
al pagamento della somma di lire 100.000, ove l'impresa, al momento del
sinistro o posteriormente ad esso, si trovi in stato di liquidazione
coatta con dichiarazione d'insolvenza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte