Ordinanza n. 308/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 35Codice di procedura civile
- art. 295Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile promosso con
ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra S.r.l. Diano e Condominio di Via
Tunisi, 67 - Torino iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
emesso dal Pretore di Torino il 14 settembre 1990 a favore del
Condominio di Via Tunisi 67, Torino, per il mancato pagamento di
oneri condominiali, da parte della società Diano a r.l., il Pretore
adito ha sollevato d'ufficio, con ordinanza dell'8 gennaio 1991,
questione incidentale di costituzionalità degli artt. 40 e 645 cod.
proc. civ. - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte in cui,
in caso di cause connesse, non consentono che il giudice
dell'opposizione possa rimettere le parti al giudice della causa
principale o a quello previamente adito;
che il giudice rimettente ritiene, sulla base
dell'interpretazione consolidata della Corte di cassazione, essere di
carattere funzionale la competenza del giudice, che abbia emesso il
decreto ingiuntivo, a conoscere anche della relativa opposizione,
talché essa non può subire deroghe per ragioni di connessione;
che in tal modo - secondo il giudice rimettente - viene
frustrato l'interesse al simultaneus processus della parte opposta
con conseguente lesione del suo diritto di difesa (art. 24 Cost.);
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a
mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che il cumulo
di cause in un unico processo per effetto degli spostamenti di
competenza in ragione della connessione risponde unicamente a criteri
di mera opportunità e di economia di attività processuale secondo
scelte legislative che non incidono sulla sfera di garanzia
assicurata dall'art. 24 Cost. in quanto idonee ad impedire o a
rendere particolarmente oneroso l'esercizio del diritto di azione e
di difesa;
Considerato che secondo la scarna motivazione dell'ordinanza di
rimessione vi sarebbe "violazione del diritto di azionare e di
difesa, garantito dall'art. 24, in quanto la possibilità del
simultaneus processus (con l'univocità dei tempi e modalità di
decisione dell'unico processo) non sussiste per coloro che sono
ingiunti con il decreto ingiuntivo, anziché chiamati con il giudizio
ordinario";
che da ciò sembrerebbe doversi desumere che secondo il giudice
a quo la violazione dell'art. 24 Cost. deriverebbe dalla
inattuabilità del simultaneus processus;
che, per contro, il simultaneus processus è mero espediente
processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione
del pericolo di eventuali giudicati contraddittori, onde la sua
inattuabilità non riguarda né il diritto di azione né il diritto
di difesa una volta che la pretesa sostanziale del soggetto
interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se
distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di
difesa;
che tanto a maggior ragione vale quando il sistema processuale
preveda comunque strumenti di raccordo, quale nel caso - in difetto
delle condizioni per la pronunzia, da parte del giudice della
opposizione, di sentenza subordinata alla prestazione di cauzione
(art. 35 cod. proc. civ.) - la sospensione necessaria (ex art. 295
cod. proc. civ.) della causa di opposizione al decreto ingiuntivo
fino alla definizione nella sede sua propria della causa sul credito
opposto in compensazione, previa - naturalmente - valutazione del
giudice circa la ricorrenza del nesso di pregiudizialità, così come
alla valutazione dello stesso giudice sarebbe rimessa la sussistenza
degli estremi necessari per farsi luogo, se fosse consentito, al
simultaneus processus;
che pertanto la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 40 e 645 del codice di procedura civile
sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal Pretore
di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte