Ordinanza n. 308/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 953/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, promosso con
l'ordinanza emessa il 15 settembre 1994 dal Giudice conciliatore di
Nizza Monferrato nel procedimento civile vertente tra Micello Volpe
Concetta e Pintore Francesco, iscritta al n. 59 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il Giudice conciliatore di Nizza Monferrato, nel
corso d'un giudizio di pagamento di somme richieste dalla venditrice
d'un autoveicolo al suo avente causa, per avere la stessa pagato la
tassa di circolazione (in conseguenza della mancata trascrizione
della compravendita nel Pubblico registro automobilistico), con
ordinanza emessa il 15 settembre 1994, ha sollevato - in riferimento
agli artt. 3 e 53 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e
trentatreesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 28
febbraio 1983, n. 53;
che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata, nel
determinare la tassa prescindendo dalla capacità contributiva del
soggetto obbligato, in ragione delle sole risultanze del Pubblico
registro automobilistico, e non già dell'effettiva proprietà,
concreterebbe una violazione del principio della capacità
contributiva, nonché della parità di trattamento rispetto alla
situazione dei proprietari di cespiti immobiliari;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per la declaratoria di inammissibilità, ovvero di
infondatezza;
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata
da questa Corte, sul duplice rilievo che la tassa colpisce la
proprietà o il possesso dell'autoveicolo in sé e non quale indice
rilevatore di ricchezza, e che è del tutto ragionevole il
riferimento alle risultanze del Pubblico registro automobilistico per
agevolare l'accertamento da parte dell'amministrazione (cfr. sentenza
n. 164 del 1993);
che il giudice a quo non aggiunge argomenti nuovi o diversi,
salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa l'eventuale
differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in
corso dinanzi a lui (concernente peraltro l'obbligazione al rimborso
di una somma corrispondente alla tassa ed alla connessa
responsabilità per la mancata trascrizione) nonché ulteriori e non
pertinenti osservazioni circa il regime fiscale del reddito degli
immobili;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e
trentatreesimo del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in
materia tributaria), convertito, con modificazioni in legge 28
febbraio 1983, n. 53, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Nizza Monferrato con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte