Ordinanza n. 308/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 47/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 30
giugno 1997 dal pretore di Latina, sezione distaccata di Gaeta,
rispettivamente iscritte ai nn. 620, 647, 648, 649 e 650 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il pretore di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con
cinque ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 620, 647, 648, 650
del 1997) emesse nel corso di altrettanti procedimenti di esecuzione
relativi ad ordini di demolizione contenuti in sentenze di condanna
per violazioni edilizie passate in giudicato, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), il quale prevede che per le opere eseguite in assenza o in
totale difformità dalla concessione ovvero con variazioni
essenziali, il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la
demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti
eseguita;
che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe anzitutto violato
l'art. 3 della Costituzione, creandosi una situazione di
irragionevole disuguaglianza tra i soggetti nei confronti dei quali
l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del Sindaco,
e quelli nei cui confronti essa avvenga secondo le regole del codice
di procedura penale, ai quali non si applica il sistema di garanzie e
gravami contemplato per i provvedimenti amministrativi;
che, inoltre, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con
l'art. 103 della Costituzione, perché il giudice dell'esecuzione
penale sarebbe tenuto all'esame di una questione di carattere
amministrativo, con una deviazione dallo schema delineato dalla
predetta norma costituzionale in riferimento alle attribuzioni degli
organi di giustizia amministrativa;
che, infine, il rimettente sospetta la violazione dell'art. 24
della Costituzione, in quanto il carattere fortemente attenuato del
contraddittorio instaurato in sede di incidente di esecuzione
rispetto alle regole che presiedono al giudizio dinanzi agli organi
di giustizia amministrativa menomerebbe il diritto di difesa;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato che
ha concluso per la infondatezza delle questioni.
Considerato che deve escludersi la irragionevole disparità di
trattamento lamentata dal rimettente, avuto riguardo alla
disomogeneità delle situazioni poste a raffronto, in quanto l'ordine
di demolizione imposto dal giudice penale, ex art. 7, ultimo comma,
della legge n. 47 del 1985, costituisce esercizio di un potere
autonomo, e non omologabile a quelli di governo del territorio
riconosciuti all'autorità amministrativa, in quanto correlato alla
esigenza di ristoro dell'offesa del territorio (Cass. Sez. unite, n.
15 del 1996);
che, alla luce di tali rilievi, si rivelano prive di fondamento
anche le ulteriori censure rivolte alla norma impugnata;
che, del resto, questa Corte, con la ordinanza n. 56 del 1998, ha
sottolineato che l'ordine di demolizione di cui si tratta, ancorché
contenuto in una sentenza passata in giudicato, deve essere revocato
dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti incompatibile
con un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione (Cass.
pen., n. 3895 del 1990 e n. 489 del 1992), e che esso è comunque
riesaminabile in sede di esecuzione (Cass. pen., n. 1946 del 1992);
che, alla stregua delle riferite argomentazioni, le questioni
devono essere dichiarate manifestamente infondate sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e
103 della Costituzione, dal pretore di Latina, sezione distaccata di
Gaeta, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte