Ordinanza n. 308/2000
Altra decisione · depositata il 19/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 10legge 472/1999
- art. 28legge 472/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza
emessa il 2 agosto 1999 dal pretore di Genova nel procedimento civile
vertente tra Tecnospeedy S.r.l. e il Prefetto di Genova, iscritta al
n. 722 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a
ordinanza-ingiunzione del prefetto, il pretore di Genova con
ordinanza in data 2 agosto 1999 ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui
non esclude l'applicazione automatica della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della validità della carta di
circolazione nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del
medesimo articolo, equiparando la violazione di tale comma a quella
del tutto diversa del comma 18";
che il rimettente premette in fatto che con il provvedimento
prefettizio impugnato erano state irrogate a carico del ricorrente la
sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dell'art. 10, comma
19, del decreto legislativo n. 285 del 1992 "per aver effettuato con
il veicolo di sua proprietà un trasporto eccezionale in difformità
rispetto allo schema di carico", nonché, ai sensi del comma 24 del
medesimo articolo, le sanzioni accessorie del ritiro della patente e
la sospensione della carta di circolazione del veicolo (queste ultime
immediatamente applicate in via cautelare);
che il giudice a quo denuncia che l'art. 10, comma 24, del
decreto legislativo n. 285 del 1992 equipara irragionevolmente, ai
fini dell'applicazione automatica della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione, le
violazioni del comma 19, che punisce la condotta di chi esegue
trasporti eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione, e del comma 18 del medesimo articolo, che
punisce la diversa e più grave condotta di chi esegue trasporti
eccezionali senza aver ottenuto l'autorizzazione;
che verrebbero così ad essere sanzionati "in modo identico"
illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde
differenze sul piano oggettivo e soggettivo, con conseguente
violazione del principio di uguaglianza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,
l'art. 10, comma 24, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è stato
modificato dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge 7 dicembre
1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), che ha eliminato
il riferimento nella disposizione impugnata al comma 19 del medesimo
articolo (trasporto eccezionale senza l'osservanza delle prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione), sicché le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione della patente di guida del conducente e
della sospensione della carta di circolazione del veicolo conseguono
ora esclusivamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dai commi 18, 21 e 22 dell'art. 10 dello stesso decreto;
che pertanto occorre restituire gli atti al giudice
rimettente affinché verifichi se la questione sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Genova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte