Ordinanza n. 308/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-bisOrdinamento penitenziario
- art. 15legge 306/1992
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 58-terlegge 356/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
promosso dal tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza emessa
il 14 novembre 2000, iscritta al n. 857 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, (primo
comma, primo periodo) della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante
"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà" (come modificato dall'art. 15
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356), nella parte in cui
prevede che il permesso premio non può essere concesso ai condannati
per i reati ivi indicati che non collaborino con la giustizia a norma
dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, anche
nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena era già iniziata al
momento dell'entrata in vigore della legge di modifica;
che il tribunale rimettente - investito del reclamo avverso
un provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato
inammissibile la richiesta di permesso premio presentata da un
detenuto condannato con sentenza dell'aprile 1985 per sequestro di
persona a scopo di estorsione ed altri reati e in espiazione della
pena dal giugno 1989 - rileva che la richiesta non potrebbe essere
accolta, perché, come risulta anche da precedenti provvedimenti, il
condannato non ha collaborato con la giustizia e non ricorrono le
condizioni di cui alla sentenza n. 137 del 1999 della Corte
costituzionale;
che la norma censurata, nel prevedere, in relazione a
determinati delitti, una diversa e più restrittiva disciplina delle
condizioni per l'accesso ai permessi premio, al lavoro all'esterno e
alle altre misure alternative previste dal capo VI dell'ordinamento
penitenziario, violerebbe, ad avviso del giudice a quo, l'art. 25
Cost., in quanto "il principio costituzionale di irretroattività
della norma penale incriminatrice deve essere riferito non solo alle
norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato e le
conseguenze sanzionatorie ma anche alle norme che regolano
l'esecuzione della pena", sul presupposto che le disposizioni
"concernenti l'ordinamento penitenziario, incidendo sulle modalità
di esecuzione della pena in termini di contenuto e/o afflittività
hanno indubbiamente natura sostanziale e non processuale";
che il "momento in cui sorge una situazione di affidamento
meritevole di essere tutelata" sarebbe quello in cui inizia
l'esecuzione, in quanto "in tale momento lo Stato esercita la propria
pretesa punitiva in cambio di un adeguato impegno del condannato sul
piano del trattamento rieducativo, sicché le modifiche peggiorative
apportate dovrebbero essere ininfluenti nei confronti di quei
condannati che, al momento della loro entrata in vigore, stiano già
espiando la pena" ed abbiano quindi fondatamente ritenuto "di doversi
confrontare durante la propria detenzione con le norme allora in
vigore";
che sarebbe inoltre violato l'art. 3 della Costituzione, in
quanto l'applicabilità dei benefici penitenziari verrebbe a
dipendere da un dato temporale "variabile per contingenze diverse" e
dal "diverso momento in cui ha avuto inizio l'esecuzione della pena";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che il tribunale di sorveglianza di Roma dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà", come modificato dall'art. 15
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui
preclude l'accesso ai permessi premio ai condannati per i reati ivi
indicati che non collaborino con la giustizia a norma
dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, anche
nell'ipotesi in cui l'esecuzione della pena era già iniziata al
momento dell'entrata in vigore della legge di modifica;
che tale disciplina violerebbe il principio di
irretroattività della legge penale, che andrebbe riferito "non
soltanto alle norme che disciplinano le fattispecie astratte di reato
e le conseguenze sanzionatorie ma anche alle norme che regolano
l'esecuzione della pena [...] che hanno indubbiamente natura
sostanziale e non processuale", nonché il principio di eguaglianza
per l'assenta diversità di trattamento di "posizioni sanzionatorie
assolutamente identiche, a seconda del diverso momento in cui ha
avuto inizio l'esecuzione della pena";
che questa Corte con ordinanza n. 280 del 2001, che a sua
volta richiama le argomentazioni svolte nella sentenza n. 273 del
2001, ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione di
legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di sorveglianza
di Sassari in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, rilevando che l'accesso al beneficio del permesso
premio "implica l'assenza di pericolosità sociale, che ne
costituisce un presupposto sostanziale, mentre la norma censurata
individua un criterio legale di valutazione di un comportamento che
deve necessariamente concorrere al fine di accertare che il
condannato abbia reciso i collegamenti con la criminalità
organizzata e, quindi, non risulti socialmente pericoloso";
che con la menzionata sentenza n. 273 del 2001 la Corte aveva
infatti affermato che, "in relazione all'esecuzione delle pene
detentive per i delitti indicati dal primo comma, primo periodo,
dell'art. 4-bis, la collaborazione con la giustizia - già rilevante
nell'ordinamento sul terreno del diritto penale sostanziale (...) -
assume, non irragionevolmente, la diversa valenza di criterio di
accertamento della rottura dei collegamenti con la criminalità
organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, sia pure non
sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale
ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del
condannato, a cui la legge subordina, ricorrendo a varie formulazioni
sostanzialmente analoghe, l'ammissione alle misure alternative alla
detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento
penitenziario";
che tale conclusione riposa sulla constatazione che nei
confronti degli autori dei delitti di cui al primo periodo del primo
comma dell'art. 4-bis, che sono espressione di forme di criminalità
organizzata connotate da livelli di pericolosità particolarmente
elevati, "la collaborazione con la giustizia è un comportamento che
deve necessariamente concorrere ai fini della prova che il condannato
ha reciso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza";
che pertanto, per effetto delle modifiche apportate nel 1992
alla disposizione censurata, "l'atteggiamento di chi non si adoperi
"per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori o per aiutare "concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli
autori dei reati (art. 58-ter dell'ordinamento penitenziario) è
valutato come indice legale della persistenza dei collegamenti con la
criminalità organizzata";
che la norma impugnata, non comportando una modificazione dei
presupposti sostanziali dei permessi premio, rimane estranea alla
sfera di applicazione del principio di irretroattività della legge
penale di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
che è priva di fondamento anche la censura riferita
all'art. 3 Cost., in quanto la diversità di trattamento "nel tempo",
che consegue cioè al mutamento del regime giuridico, è effetto
connaturato alla successione delle leggi ed è quindi fenomeno in
relazione al quale non è configurabile la lesione del principio di
eguaglianza (vedi, ex plurimis, sentenza n. 410 del 1995);
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata con riferimento ad entrambi i parametri
costituzionali evocati dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal
tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte