Ordinanza n. 309/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili
urbani), promosso con l'ordinanza emessa il 15 luglio 1981 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Tattoni Mario e
Battistoni Maurizio, iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno
1983.
Visto l'atto di costituzione di Tattoni Mario, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 15 luglio
1981, pubblicata nella G.U. del 23 febbraio 1983, n. 53, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27
luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude l'applicabilità degli
artt. 38 e 39 della stessa legge alle locazioni in corso alla data del
30 luglio 1978 ed aventi ad oggetto immobili destinati all'esercizio di
attività professionali, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.
(disparità di trattamento degli immobili adibiti a studi professionali
con gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale o
artigianale);
che l'ordinanza si basa sulla interpretazione letterale della norma
impugnata la quale, in difetto di espresso richiamo all'art. 41 della
stessa legge n. 392 del 1978, avrebbe la conseguenza di consentire, in
linea transitoria, il diritto di prelazione a conduttore di immobile
urbano destinato a studio professionale con contratto stipulato prima
dell'entrata in vigore di detta legge rimanendo, invece, detto diritto
escluso in forza della norma non richiamata dalla disposizione
transitoria riguardo a conduttori di immobili destinati ad identico uso
ma locati successivamente al detto momento;
che questa Corte, con ordinanza n. 136 del 1982, ha già disatteso
detta interpretazione letterale nella considerazione che argomenti
logici, desunti dall'inquadramento della norma stessa (art. 73, legge
n. 392/78) nel sistema attuato dalla legge, la rendevano inattendibile;
che poi, con sentenza 5 maggio 1983 n. 128, la stessa Corte,
ribadendo l'interpretazione logico-sistematica che mette in relazione
l'art. 73 con la disposizione dell'art. 41, comma primo, della l. n.
392/78, la quale esclude il diritto di prelazione per i rapporti di
locazione relativi ad immobili destinati all'esercizio di attività
professionale, e considerando che tale esclusione, indipendentemente
dal mancato espresso richiamo al suddetto art. 41, deve essere estesa
anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della l.
n. 392/78, per cui la lamentata disparità di trattamento era
insussistente, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, l. 27
luglio 1978, n. 392 riguardante la pretesa esclusione del diritto di
prelazione dei conduttori di immobili urbani destinati ad uso
professionale, circoscritta ai soli contratti stipulati dopo l'entrata
in vigore della legge medesima;
considerato che, con l'ordinanza in esame è stata proposta
identica questione senza che siano addotti argomenti nuovi o diversi;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392,
sollevata con l'ordinanza in epigrafe, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte