Ordinanza n. 309/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 47/1985
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 39legge 724/1994
citata
- art. 479Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità dell'art. 22, primo comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1997 dal pretore
di Trieste nel procedimento penale a carico di Bruss Alberto,
iscritta al n. 663 del registro ordinanza 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per violazioni
edilizie, il pretore di Trieste, con ordinanza del 2 giugno 1997
(r.o. n. 663 del 1997), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), nella parte in cui non prevede la estensione della durata
della sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni
edilizie fino alla definizione dell'eventuale ricorso giurisdizionale
avverso il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria;
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata
violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ponendosi
irragionevolmente in contrasto con la esigenza di evitare pronunce
difformi del giudice penale e di quello amministrativo, con gravi
conseguenze in caso di sentenza penale di condanna con ordine di
demolizione, e ledendo, altresì, il principio costituzionale di
tutela giurisdizionale dell'interessato nei confronti del rifiuto di
concessione in sanatoria.
Considerato che questa Corte, già con la sentenza n. 85 del 1998,
pronunciata con riferimento alla diversa ipotesi di domanda di
condono, in relazione alla quale l'art. 39, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 non prevede la sospensione dell'azione penale
in pendenza della impugnazione in via giurisdizionale del
provvedimento di diniego della domanda di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria per opere abusive in zona sottoposta a
vincolo, ha affermato che sul piano costituzionale non si pone per il
legislatore, come soluzione obbligata, la sospensione del
procedimento penale, quando sia pendente avanti ad un altro giudice
una controversia che debba risolvere una questione su un atto
pregiudiziale alla definizione del primo processo, essendosi anzi
andato affermando, in sede di disciplina positiva, il principio della
separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle
giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato, e
penale dall'altro, con le sole previsioni di ipotesi derogatorie
tassativamente previste da leggi;
che con la stessa decisione la Corte ha rilevato che la mancata
previsione della sospensione dell'azione penale non comporta
l'obbligo per il giudice penale di procedere in ogni caso, giungendo
alla condanna dell'imputato anche in pendenza avanti al giudice
amministrativo di giudizi sul diniego di rilascio di concessione
edilizia in sanatoria, potendo infatti egli esercitare tutti i poteri
processuali relativi alla scansione del procedimento, anche in ordine
alle verifiche istruttorie, ai tempi delle varie fasi, fino alla
eventuale applicazione, ove ne sussistano i presupposti, della
sospensione del dibattimento ex art. 479 cod. proc. pen., con effetti
sospensivi del decorso della prescrizione;
che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte