Ordinanza n. 31/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1985 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977
dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
Consiglieri Aldo ed altri e SIP s.p.a., iscritta al n. 163 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 127 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione della SIP nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 il Tribunale
di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui nel
delegare all'autorità amministrativa l'onere di determinare l'entità
delle tariffe telefoniche ivi specificate non stabilisce "criteri di
base e linee generali" idonei a delimitare "la discrezionalità
dell'ente impositore", in violazione del principio di riserva di legge
relativa sancito dall'art. 23 Cost.;
che si è costituita in giudizio la SIP concludendo per
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione sollevata;
che analoghe conclusioni di infondatezza sono state prese
dall'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che il denunciato art. 304 deve necessariamente essere
valutato in relazione al potere di determinazione dei prezzi dei
servizi devoluto in via esclusiva al Comitato interministeriale
istituito con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
347 (e successive modificazioni) - ai sensi dell'art. 4 -;
che analoga questione è stata già decisa dalla Corte con la
sentenza n. 72 del 1969 che dichiarò non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 232 del regio decreto 27 febbraio
1936, n. 645, contenente il "codice postale e delle telecomunicazioni"
con riferimento all'art. 23 della Costituzione;
che nella motivazione della predetta sentenza venne affermato tra
l'altro (richiamando la sentenza n. 103 del 1957) che la legge
attribuisce al Comitato interministeriale un potere che "lungi
dall'essere illimitato sì da sconfinare in una valutazione di fattori
riservata al legislatore, è collegato ad elementi di natura tecnica
che ne circoscrivono l'ambito";
che nella stessa sentenza venne altresì accertato che il potere
spettante al Governo non può essere esercitato se non uniformandosi
alle deliberazioni adottate dal CIP;
che le stesse ragioni vanno nella specie ribadite non trovando
nella ordinanza di rimessione argomenti nuovi rispetto a quelli già
esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata,
in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dall'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte