Ordinanza n. 31/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e)
della Tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
(Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa
il 4 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano
sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ghezzi Angelo e C. contro l'Ufficio
del Registro di Milano, iscritta al n. 375 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1987, la Commissione
tributaria di primo grado di Milano, sul ricorso proposto da S.p.a.
Ghezzi Angelo contro l'Ufficio del Registro di Milano, ha sollevato,
in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, lett. e) della Tariffa allegato A al
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nella parte in cui dispone la
tassazione con imposta proporzionale delle delibere assembleari
portanti l'emissione di prestiti obbligazionari;
Considerato che, come evidenziato anche da recente sentenza di
questa Corte (n. 156 del 1987), è stato emanato in precedenza il
d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro), il quale all'art. 4 della Tariffa
ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni;
che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione
retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha
effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente
alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;
che pertanto, la proposta questione risulta manifestamente
inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. e) della Tariffa
allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte