Ordinanza n. 310/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"),
promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal Pretore di Pisa,
nel procedimento civile vertente tra Jacoponi Riccardo e l' I.N.P.S.,
iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Pisa, con ordinanza in data 9 marzo
1982, ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2,
comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante
disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il
diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidità
erogata dall'I.N.P.S. a chi sia titolare di una rendita vitalizia a
carico del fondo di previdenza interno dell'I.N.A.I.L.;
Considerato che la norma è già stata dichiarata illegittima,
sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre
1985;
che, inoltre, la medesima questione, relativa a titolari di
trattamenti previdenziali a carico del fondo di previdenza
I.N.A.I.L., sostitutivi del normale trattamento di pensione, ha già
formato oggetto, sotto identici profili, delle precedenti ordinanze
della Corte n. 93 del 9 aprile 1986 e n. 206 del 1° luglio 1986;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,
comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già
dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del
1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte