Ordinanza n. 310/1998
Altra decisione · depositata il 22/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 4Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 2legge 421/1992
citata
- art. 62Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 1d.lgs. 29/1993
- art. 11legge 59/1997
- art. 4legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1,
della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 18
(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi
fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997
dalla Corte dei conti - sezione del controllo sugli atti della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel procedimento di controllo
sugli atti della regione stessa, iscritta al n. 602 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che la Corte dei conti - sezione del controllo sugli atti
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 9
luglio 1997, emessa nel corso del procedimento di controllo di una
deliberazione della giunta regionale di autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni
1994-1995 e 1996-1997 per i dipendenti regionali con la qualifica di
dirigente, ha sollevato, in riferimento all'art. 97 della
Costituzione e all'art. 4, primo comma, della legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia), questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma
1, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n.
18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi
fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421);
che, ad avviso della Corte dei conti, la disposizione, nella
parte in cui prevede che nella contrattazione collettiva per la
dirigenza regionale la parte pubblica sia rappresentata da una
delegazione composta da dirigenti (e precisamente dal segretario
generale della presidenza della giunta regionale, dal direttore
regionale dell'organizzazione e del personale, dal ragioniere
generale), violerebbe: a) il limite del rispetto delle norme
fondamentali di riforma economico-sociale stabilito dall'art. 4 dello
statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1
del 1963), essendo in contrasto con il principio di autonomia della
rappresentanza negoziale della parte pubblica, posto dall'art. 2,
comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che
costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale,
vincolante le regioni ad autonomia differenziata a norma del
successivo comma 2 del medesimo articolo nonché dell'art. 1, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: ciò in quanto non
sarebbe assicurato l'indispensabile distacco tra chi contratta in
nome dell'amministrazione e chi in tale contratto è direttamente
coinvolto; b) l'art. 97 della Costituzione, poiché dall'anzidetta
composizione della delegazione di parte pubblica non risulterebbe
assicurata la necessaria imparzialità amministrativa, tenuto anche
conto della mancanza di un vincolo giuridico, per l'organo di
contrattazione, alle direttive della giunta regionale.
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stata emanata la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 5
settembre 1997, n. 29 (Disposizioni urgenti per il personale
dell'area dirigenziale), il cui art. 2, comma 1, stabilisce che il
contratto collettivo del personale regionale, per i bienni 1994-1995
e 1996-1997 è stipulato, per la parte pubblica, da una delegazione
di tre membri, nominati dalla giunta regionale, esperti in materia di
organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro o in quella
finanziaria, facendo bensì salvi - con il successivo comma 2 - gli
atti già conclusi dalla delegazione costituita sulla base
dell'impugnato art. 62 della legge regionale n. 18 del 1996, ma solo
relativamente all'area non dirigenziale;
che inoltre la regione Friuli-Venezia Giulia ha successivamente
approvato la legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in
materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici
dell'amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli
amministratori degli enti locali), il cui art. 3 sostituisce la norma
impugnata, modificando la composizione della delegazione di parte
pubblica, secondo la medesima previsione della sopra richiamata legge
regionale n. 29 del 1997, anche per la contrattazione futura, a
decorrere dal contratto 1998-2001;
che, infine, è sopravvenuta una nuova disciplina statale
relativamente al controllo svolto dalla Corte dei conti
sull'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi nel
settore pubblico, contenuta nel decreto legislativo 4 novembre 1997,
n. 396 (Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività
sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11,
commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 4
prescrive alla parte pubblica la trasmissione alla Corte dei conti
della quantificazione dei costi contrattuali, ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio, mentre l'art. 9 elimina dall'elenco degli atti
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi;
che l'intervento legislativo sopra richiamato assume, in
particolare, rilievo in relazione all'art. 58 dello statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia - che per il controllo sugli atti
amministrativi della regione rinvia alla disciplina statale sulle
attribuzioni della Corte dei conti - nonché alla luce del comma 4,
dell'impugnato art. 62 della legge regionale n. 18 del 1996, che per
la specifica autorizzazione alla sottoscrizione del contratto
collettivo fa rinvio al "controllo previsto dalle norme vigenti";
che, in via del tutto preliminare, essendo entrate in vigore le
norme sopraindicate successivamente alla proposta questione di
costituzionalità, gli atti devono comunque essere restituiti alla
Corte dei conti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione del
controllo sugli atti della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1998:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte