Ordinanza n. 310/2001
Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 37legge 87/1953
- art. 30legge 223/1990
- art. 101legge 87/1953
citata
- art. 68Costituzione
- art. 13legge 47/1948
- art. 21legge 47/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 5 luglio
2000, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Agostino Cordova,
promosso dal tribunale di Salerno, prima sezione penale, con ricorso
depositato il 29 gennaio 2001 ed iscritto al n. 180 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che - con ordinanza del 15 gennaio 2001, emessa nel
corso dell'udienza dibattimentale del giudizio penale a carico del
deputato on. Vittorio Sgarbi, per il reato di cui agli artt. 13 e 21
della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'art. 30 della
legge 6 agosto 1990, n. 223 - il tribunale di Salerno, prima sezione
penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, chiedendo che sia dichiarato che non spetta a quest'ultima
"affermare, secondo quanto dalla stessa deliberato nella seduta del
5 luglio 2000, la insindacabilità delle opinioni espresse dal
deputato on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranee alla previsione
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione" e, conseguentemente,
che venga annullata la predetta deliberazione (atti Camera, doc.
IV-quater n. 141);
che il ricorrente sostiene che le opinioni espresse
dall'on. Sgarbi non possono essere ricondotte alle funzioni svolte
dal medesimo come deputato; sicché, la valutazione della Camera è
da reputarsi "arbitraria", costituendo "un'illegittima interferenza
nella sfera di attribuzione" del giudice, "in palese contrasto con i
principi di cui all'art. 101 e ss. della Costituzione".
Considerato che, in questa fase, la Corte è chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti
soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di Salerno
è legittimato a sollevare il conflitto in quanto competente a
dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è
investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione della
posizione di indipendenza, costituzionalmente garantita, nella quale
i singoli organi giurisdizionali svolgono le proprie funzioni;
che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è
legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo
competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che
rappresenta;
che, sotto il profilo oggettivo, il giudice ricorrente
lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantita, da parte della citata deliberazione
della Camera dei deputati;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio
integro), anche in ordine all'ammissibilità del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio;
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in
epigrafe, proposto dal tribunale di Salerno, prima sezione penale,
nei confronti della Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al tribunale di Salerno, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del
suo presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione, per essere poi depositati presso la cancelleria della
Corte entro venti giorni dalla notifica, secondo l'art. 26, terzo
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte