Ordinanza n. 310/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 373Codice di procedura civile
- art. 373legge 87/1953
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le
basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare
il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari
pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il
25 gennaio 2001 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul
ricorso proposto da Bragagnolo Palma contro l'Ufficio IVA di Padova
ed altro, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 luglio 2000 - 25 gennaio 2001,
la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui esclude dalle norme
applicabili al processo tributario l'art. 373 del codice di procedura
civile, nonché - "ove si ritenga il predetto decreto legislativo
corretta attuazione della legge di delega" - dell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività
di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega
al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del
conto fiscale);
che, ad avviso del rimettente, la limitazione della tutela
cautelare, nel processo tributario, al primo grado di giudizio,
stabilita dagli artt. 47, comma 4, e 49 del decreto legislativo
n. 546 del 1992, si porrebbe in contrasto - a fronte dell'estensione
dei poteri cautelari attribuiti al giudice di secondo grado, nella
giurisdizione ordinaria ed in quella amministrativa - con il criterio
di ragionevolezza;
che la questione, sotto tale profilo, sarebbe diversa da
quella dichiarata non fondata, in riferimento ai parametri di cui
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza n. 165 del 2000;
che l'esclusione di qualsiasi potestà cautelare in capo al
giudice tributario di secondo grado non sarebbe d'altro canto
imposta, secondo lo stesso rimettente, dal citato art. 30, lettera
h), della legge n. 413 del 1991, in quanto tale norma, nel fissare
quale criterio direttivo un'efficacia temporale del provvedimento di
sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato limitata al solo
giudizio di primo grado, non precluderebbe espressamente
l'impugnabilità del provvedimento di sospensione né tanto meno
inibirebbe l'attribuzione al giudice di seconda istanza del potere di
sospendere la propria sentenza, in pendenza del ricorso per
Cassazione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza
della questione;
che l'Avvocatura ricorda come la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo n. 546 del
1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
sia stata dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 2000 e
manifestamente infondata con ordinanza n. 325 del 2001;
che la questione sarebbe ugualmente infondata - secondo la
parte pubblica - anche con riferimento al principio di
ragionevolezza, che il rimettente ritiene non pregiudicato dalle
richiamate pronunce;
che una volta affermata, infatti, l'inesistenza di un
principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra
i vari tipi di processo, la differenziata ampiezza dei poteri
cautelari attribuiti al giudice tributario rispetto a quello civile o
amministrativo troverebbe la propria non irragionevole
giustificazione nella necessità del contemperamento tra il diritto
del cittadino e la preminente esigenza pubblica di assicurare il
flusso delle entrate tributarie e dunque nella peculiare natura delle
controversie oggetto del processo tributario;
che nella valutazione riguardo alla ragionevolezza della
disposizione dovrebbe, d'altro canto, tenersi conto, secondo
l'Avvocatura, dell'esistenza, nel sistema del contenzioso tributario,
di un articolato meccanismo di pagamento frazionato del tributo in
pendenza del processo (art. 68 del decreto legislativo n. 546 del
1992), costituente una forma di parziale sospensione ope legis
dell'atto impugnato.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ed
eventualmente dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
nella parte in cui dette norme precluderebbero l'applicazione, nel
processo tributario, dell'art. 373 del codice di procedura civile;
che risulta peraltro dall'ordinanza di rimessione che il
Presidente del collegio, con decreto, ha sospeso provvisoriamente gli
effetti della sentenza "ai sensi dell'art. 373, comma 2, ultimo
inciso, c.p.c.";
che inoltre la stessa Commissione tributaria rimettente, nel
sospendere il giudizio ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
ha disposto che il contribuente presti cauzione, "ai sensi
dell'art. 373 primo comma del codice di procedura civile";
che tali provvedimenti, adottati in applicazione
dell'art. 373 del codice di procedura civile, si pongono in palese ed
insanabile contrasto con la premessa interpretativa della
inapplicabilità al processo tributario della suddetta norma, sulla
quale il rimettente fonda la questione di legittimità
costituzionale;
che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;
disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto
fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte