Ordinanza n. 311/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 8legge 904/1977
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 1d.P.R. 688/1974
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 571/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili), e 8 secondo comma
della legge 16 dicembre 1977, n. 904
(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e al regime tributario dei dividendi e
degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle
società e altre norme in materia fiscale e societaria) promossi con
le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 dalla
Commissione Tributaria di II grado di Palermo sul ricorso proposto da
Guzzarda Carmela ed altro, iscritta al n. 102 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª
serie speciale, dell'anno 1986; 2) due ordinanze emesse il 9 maggio
1980 dalla Commissione tributaria di II grado di Napoli sui ricorsi
proposti dall'Ufficio del registro di Castellammare di Stabia contro
soc. Cooperativa Week Ends, iscritte ai nn. 124 e 125 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; 3) ordinanza emessa il 12
maggio 1978 dalla Commissione tributaria di I grado di Roma sui
ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Assicurazioni Generali contro
l'Ufficio del registro atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 78 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di II grado di Palermo, con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come
modificato dagli artt. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e 8
della l. 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui, ai fini
dell'applicazione dell'Invim, non prevedono che l'incremento di
valore imponibile sia depurato della componente imputabile alla
svalutazione monetaria;
che la Commissione tributaria di I grado di Roma, con ordinanza
emessa il 12 maggio 1978, ha sollevato, in riferimento ai medesimi
artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, secondo comma, della l. 16 dicembre 1977, n. 904, nella
parte in cui esclude dal campo di applicazione della norma quei
rapporti che non hanno costituito oggetto di accertamento da parte
dell'Ufficio, sebbene essi non siano divenuti definitivi ed ancorché
il relativo presupposto si sia verificato anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge;
che, con identiche ordinanze emesse in data 9 maggio 1980, la
Commissione tributaria di II grado di Napoli ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972, senza
qualificare la questione stessa.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale
degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 è già stata
dichiarata non fondata con la sentenza n. 126 del 1979 e che,
rispetto ai profili ivi esaminati, non ne risultano addotti altri
diversi od ulteriori;
che l'art. 8, l. 16 dicembre 1977, n. 904 era espressamente
finalizzato all'applicazione della detrazione prevista dall'art. 14,
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sì da essere rimasto travolto
dall'abrogazione di questa ultima disposizione, sancita dall'art. 1
del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito in l. 12 gennaio 1980,
n. 2);
che la Commissione tributaria di II grado di Napoli non ha
menomamente motivato circa la rilevanza nel giudizio a quo della
questione, peraltro prospettata soltanto per relationem, onde ne va
dichiarata la manifesta inammissibilità;
Visti gli artt. 26, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione
tributaria di II grado di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità: a) della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della l. 16
dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., dalla Commissione tributaria di I grado di Roma; b) della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. n. 643
del 1972, come modificato dall'art. 1 della
l. n. 2 del 1980, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla
Commissione tributaria di II grado di Napoli, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: SAJA
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte