Ordinanza n. 311/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
- art. 4legge 516/1982
- art. 4d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 recante norme
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia per reati tributari) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dal Tribunale di Verbania
nel procedimento penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta al
n. 346 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno
1988;
2) ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Tribunale di Vicenza
nel procedimento penale a carico di Corradin Gabriella, iscritta al
n. 363 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno
1988;
3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Tribunale di Torino nel
procedimento penale a carico di Merulli Bruno, iscritta al n. 394 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza 26 aprile
1988 (Reg. ord. n. 346/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto
1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto legge 10
luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516)
nella parte in cui prevede, come elemento costitutivo del reato,
l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della
dichiarazione;
che identica declaratoria d'illegittimità costituzionale, è
stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost.,
dai Tribunali di Vicenza con ordinanza 18 aprile 1988 (Reg. ord. n.
363/1988) e di Torino con ordinanza 11 aprile 1988 (Reg. ord. n.
394/1988);
che, nei giudizi promossi dai Tribunali di Verbania e di
Vicenza, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza
della questione.
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni
sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato
la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
primo comma, n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, come
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata
decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n.
7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria)
come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le
ordinanze del 16 aprile 1988 del Tribunale di Verbania (Reg. ord. n.
346/88); del 18 aprile 1988 del Tribunale di Vicenza (Reg. ord. n.
363/88) e dell'11 aprile 1988 del Tribunale di Torino (Reg. ord. n.
394/88).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte